Art. 4. Autorizzazioni 1. Fatti salvi gli assensi, comunque denominati, previsti dalle disposizioni vigenti per garantire la compatibilita' delle strutture disciplinate dalla presente legge con le esigenze ambientali, territoriali ed urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica e' rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante delle strutture interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della relativa domanda, tenuto conto dei criteri e dei requisiti di cui all'Art. 3. 2. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione attestante: a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del parco faunistico, con indicazione del comune o dei comuni interessati; b) l'esatta planimetria dell'area del parco faunistico, dalla quale emergano la posizione e la dimensione delle strutture di custodia; c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi; d) il numero, le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonche', per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati; e) il nominativo e le competenze professionali del personale tecnico ed amministrativo operante nel parco. 3. La struttura competente, verificata la regolarita' e la completezza della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, apposita ispezione, redigendone processo verbale. 4. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al comma 3, l'assessore regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1; detta autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, ivi compresa la detenzione di esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, la licenza di cui all'Art. 4 del decreto legislativo n. 73/2005.