Art. 4.
                           Autorizzazioni
    1.  Fatti  salvi gli assensi, comunque denominati, previsti dalle
disposizioni  vigenti per garantire la compatibilita' delle strutture
disciplinate   dalla  presente  legge  con  le  esigenze  ambientali,
territoriali   ed   urbanistiche,   l'autorizzazione  all'apertura  e
all'esercizio  di  parchi  faunistici  e  alla  detenzione in essi di
esemplari   vivi   di  fauna  selvatica  e'  rilasciata  con  decreto
dell'assessore   regionale   competente,   su   istanza   del  legale
rappresentante  delle strutture interessate, entro novanta giorni dal
ricevimento  della  relativa  domanda, tenuto conto dei criteri e dei
requisiti di cui all'Art. 3.
    2.  Al  fine  di  comprovare  il  possesso  dei  requisiti di cui
all'Art.  3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della
documentazione attestante:
      a) l'ubicazione  e l'estensione dell'area del parco faunistico,
con indicazione del comune o dei comuni interessati;
      b) l'esatta  planimetria  dell'area del parco faunistico, dalla
quale  emergano  la  posizione  e  la  dimensione  delle strutture di
custodia;
      c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi;
      d) il  numero,  le caratteristiche architettoniche, i materiali
di  costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonche',
per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati;
      e) il  nominativo  e  le competenze professionali del personale
tecnico ed amministrativo operante nel parco.
    3.  La  struttura  competente,  verificata  la  regolarita'  e la
completezza  della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine
di  accertare  il  possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, apposita
ispezione, redigendone processo verbale.
    4.  Conclusa  positivamente  l'istruttoria  di  cui  al  comma 3,
l'assessore  regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al
comma 1;  detta  autorizzazione  sostituisce,  ad  ogni  effetto, ivi
compresa  la  detenzione  di  esemplari  vivi  di  animali  selvatici
appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo
per  la salute e l'incolumita' pubblica, la licenza di cui all'Art. 4
del decreto legislativo n. 73/2005.