Art. 5. C o n t r o l l o 1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria), l'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e' svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonche', ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di comprovata competenza nel settore. 2. Ogni variazione riguardante gli animali ospitati deve essere comunicata alla struttura competente, fatto salvo l'aumento del numero degli stessi o delle specie presenti per il quale e' necessaria una nuova autorizzazione.