Art. 5.
                          C o n t r o l l o
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'Art.  24 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di
polizia   veterinaria),   l'attivita'   di   vigilanza   e  controllo
sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla presente legge e'
svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a
tale  fine,  si  avvale  del  Corpo  forestale  della  Valle d'Aosta,
nonche',  ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di
comprovata competenza nel settore.
    2.  Ogni  variazione riguardante gli animali ospitati deve essere
comunicata  alla  struttura  competente,  fatto  salvo  l'aumento del
numero  degli  stessi  o  delle  specie  presenti  per  il  quale  e'
necessaria una nuova autorizzazione.