Art. 6. Chiusura del parco faunistico 1. Nel caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di cui all'Art. 5, la struttura competente accerti la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti cui e' subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 4, l'assessore regionale competente puo' disporre la chiusura, parziale e temporanea, del parco faunistico, previa contestazione delle irregolarita' riscontrate e fissazione di un termine entro il quale adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma i senza che le strutture interessate abbiano proceduto a conformarsi alle prescrizioni autorizzative, l'assessore regionale competente dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico. 3. In caso di chiusura, totale o parziale, la struttura competente accerta che, a spese del parco, gli animali siano mantenuti in condizioni volte a garantire il loro benessere ovvero siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.