Art. 6.
                    Chiusura del parco faunistico
    1.  Nel  caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di
cui  all'Art.  5,  la  struttura  competente  accerti la sopravvenuta
mancanza  di  uno  dei  requisiti  cui  e'  subordinato l'ottenimento
dell'autorizzazione   di   cui   all'Art.  4,  l'assessore  regionale
competente  puo'  disporre  la  chiusura,  parziale e temporanea, del
parco    faunistico,   previa   contestazione   delle   irregolarita'
riscontrate  e  fissazione  di  un termine entro il quale adottare le
misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative.
    2.  Scaduto inutilmente il termine di cui al comma i senza che le
strutture   interessate   abbiano   proceduto   a   conformarsi  alle
prescrizioni  autorizzative, l'assessore regionale competente dispone
la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico.
    3.   In  caso  di  chiusura,  totale  o  parziale,  la  struttura
competente  accerta  che,  a  spese  del  parco,  gli  animali  siano
mantenuti  in  condizioni  volte a garantire il loro benessere ovvero
siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.