Art. 7. Istituzione del registro dei parchi faunistici 1. Presso la struttura competente, e istituito il registro dei parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'Art. 4. 2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed ogni relativa variazione per il successivo inoltro, a cura del Ministero medesimo, alla Commissione europea, ai sensi dell'Art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005.