Art. 7.
           Istituzione del registro dei parchi faunistici
    1.  Presso  la  struttura competente, e istituito il registro dei
parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'Art. 4.
    2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
ogni  relativa  variazione  per  il  successivo  inoltro,  a cura del
Ministero  medesimo,  alla Commissione europea, ai sensi dell'Art. 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005.