Art. 8. S a n z i o n i 1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di parchi faunistici e la detenzione in essi di esemplari di fauna selvatica in assenza dell'autorizzazione di cui all'Art. 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. 2. Fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'Art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e all'Art. 3, comma 3, lettera c), e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000. 3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 provvede il dirigente della struttura competente, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).