Art. 8.
                           S a n z i o n i
    1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla
normativa  statale  e  regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di
parchi  faunistici  e  la  detenzione  in  essi di esemplari di fauna
selvatica  in  assenza  dell'autorizzazione  di  cui  all'Art. 4 sono
puniti  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da euro 15.000 a euro 90.000.
    2.  Fatto  salvo quanto previsto all'Art. 6, e salvo che il fatto
costituisca  reato,  la  violazione degli obblighi di cui all'Art. 3,
comma 2,   lettere a), b), c), d),  ed e),  e  all'Art.  3,  comma 3,
lettera c), e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.
    3.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui  ai
commi 1  e  2  provvede  il  dirigente  della  struttura  competente,
nell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla legge 24 novembre
1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).