Art. 9.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le  strutture  di  cui all'Art. 2, comma 1, in esercizio alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono tenute a
presentare  apposita denuncia alla struttura competente entro novanta
giorni dalla predetta data.
    2.   L'assessore   regionale  competente  provvede  a  rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione
degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica
del  possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, con le modalita' e per
gli effetti di cui all'Art. 4.