Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Le strutture di cui all'Art. 2, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a presentare apposita denuncia alla struttura competente entro novanta giorni dalla predetta data. 2. L'assessore regionale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, con le modalita' e per gli effetti di cui all'Art. 4.