Art. 4. Adempimenti 1. Il presidente del consiglio regionale riferisce periodicamente al consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della convenzione. 2. L'ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al comma 3, gestisce la tenuta di una sezione del sito Internet del consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un Forum interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed elaborati e fornire costante notizia in merito allo stato di avanzamento dei propri lavori. 3. Il necessario supporto tecnico e di segreteria e' assicurato alla convenzione dalle strutture organizzative de consiglio regionale. Ai fini del supporto tecnico e d consulenza giuridica, la convenzione, mediante l'uffici di coordinamento, puo' avvalersi di esperti esterni, che possono essere costituiti in comitato. Gli incarichi agli esperti esterni sono deliberati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di coordinamento.