Art. 4.
                             Adempimenti
    1. Il presidente del consiglio regionale riferisce periodicamente
al  consiglio  in  merito  allo stato di avanzamento dei lavori della
convenzione.
    2. L'ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al
comma  3,  gestisce  la  tenuta  di una sezione del sito Internet del
consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un Forum
interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed
elaborati  e  fornire  costante  notizia  in  merito  allo  stato  di
avanzamento dei propri lavori.
    3.  Il  necessario supporto tecnico e di segreteria e' assicurato
alla   convenzione   dalle   strutture   organizzative  de  consiglio
regionale.  Ai fini del supporto tecnico e d consulenza giuridica, la
convenzione,  mediante  l'uffici  di coordinamento, puo' avvalersi di
esperti  esterni,  che  possono  essere  costituiti  in comitato. Gli
incarichi  agli  esperti  esterni  sono  deliberati  dall'ufficio  di
presidenza  del  consiglio  regionale,  su  proposta  dell'ufficio di
coordinamento.