Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
determinato  in  euro  60.000 per l'anno 2007, grava sui bilancio del
consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel
bilancio del consiglio stesso per l'anno 2007.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 29 dicembre 2006.
                               CAVERI
    Omissis)