Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in euro 60.000 per l'anno 2007, grava sui bilancio del consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio del consiglio stesso per l'anno 2007. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 29 dicembre 2006. CAVERI Omissis)