Art. 2. Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. La commissione e' costituita da: a) Presidente della Regione o un consigliere da lui delegato con funzione di presidente della commissione stessa; b) sei consiglieri regionali di cui pariteticamente tre indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione. 2. La Commissione elegge al suo interno il vice presidente ed il segretario. Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza. 3. La Commissione ha facolta' di: a) avvalersi della consulenza di due esperti qualificati; b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e locali dell'area adriatica; c) indire seminari e convegni; d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Universita' e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini; e) porre in essere ogni altra iniziativa o attivita' utile all'assolvimento dei suoi compiti. 4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonche' personale di segreteria per l'ufficio di presidenza della Commissione, nel numero massimo di tre unita', nel rispetto delle previsioni dell'Art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15. 5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.