Art. 2.
        Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

    1. La commissione e' costituita da:
      a) Presidente  della  Regione  o un consigliere da lui delegato
con funzione di presidente della commissione stessa;
      b) sei   consiglieri   regionali  di  cui  pariteticamente  tre
indicati  dai  gruppi  di maggioranza  e  tre  indicati dai gruppi di
opposizione.
    2.  La Commissione elegge al suo interno il vice presidente ed il
segretario.  Il  presidente,  il  vice  presidente  ed  il segretario
costituiscono l'ufficio di presidenza.
    3. La Commissione ha facolta' di:
    a) avvalersi della consulenza di due esperti qualificati;
    b)  promuovere  incontri  e  scambi  di informazione con soggetti
istituzionali  ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e
locali dell'area adriatica;
    c) indire seminari e convegni;
    d)  tenere  incontri  con i rappresentanti delle autonomie, delle
categorie  sociali  ed  economiche, con l'Universita' e con qualunque
forma di organizzazione dei cittadini;
    e) porre  in  essere  ogni  altra  iniziativa  o  attivita' utile
all'assolvimento dei suoi compiti.
    4.  Il  Consiglio  regionale  provvede a fornire alla Commissione
locali,   strumentazioni   e   personale   occorrenti   per   il  suo
funzionamento,  nonche'  personale  di  segreteria  per  l'ufficio di
presidenza  della  Commissione, nel numero massimo di tre unita', nel
rispetto   delle   previsioni   dell'Art.  8  della  legge  regionale
12 settembre 1991, n. 15.
    5.  Salvo  quanto  previsto  dalla  presente  legge,  lo  statuto
regionale  ed  il  regolamento  interno  del  consiglio  disciplinano
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.