Art. 2. Modifica del decreto del Presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, recante «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9». 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi: «2. Qualora il trasgressore di cui all'art. 4, comma 5-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, violi successivamente la medesima disposizione, l'organo competente procede direttamente all'irrogazione della sanzione. 3. Ai fini degli accertamenti relativi a violazioni pregresse, e' istituito il registro informatico delle sanzioni amministrative comminate in seguito a violazioni di leggi o regolamenti provinciali, o di norme statali o regionali applicabili ai sensi degli artt. 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 4. Nel registro informatico delle sanzioni amministrative sono riportati i verbali di accertamento delle violazioni amministrative e le relative sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, le violazioni amministrative accertate e le relative sanzioni camminate ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nonche' i dati anagrafici dei soggetti destinatari dei suddetti atti. 5. Il registro e' tenuto dalle unita' organizzative provinciali cui fanno capo le autorita' incaricate del controllo ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e gestito dalla Ripartizione informatica in conformita' alle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi degli art. 31, 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. 6. Al registro informatico delle sanzioni amministrative accedono altresi' le unita' organizzative deputate all'attuazione degli articoli 2-bis e 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.» 2. All'allegato A del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, sono aggiunti i seguenti capoversi: legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8: art. 4; art. 5; art. 6, comma 3; art. 6, comma 4 (sanzioni di cui all'art. 6, comma 5); art. 7, comma 4; art. 7, comma 6. Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57: art. 4 (sanzioni di cui all'art. 9) art. 7 (sanzioni di cui all'art. 9); legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 art. 11, comma 2, art. 11, comma 2-bis. Decreto del presidente della provincia 7 aprile 2003, n. 10, articoli 5-25 (sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10).