Art. 2.
Modifica del decreto del Presidente della provincia 8 luglio 2002, n.
24,  recante  «Violazioni  amministrative ai sensi dell'art. 4, comma
        5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9».

   1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della
provincia 8 luglio 2002, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:
   «2.  Qualora  il trasgressore di cui all'art. 4, comma 5-bis della
legge  provinciale  7  gennaio  1977,  n. 9, violi successivamente la
medesima   disposizione,  l'organo  competente  procede  direttamente
all'irrogazione della sanzione.
   3.  Ai fini degli accertamenti relativi a violazioni pregresse, e'
istituito  il  registro  informatico  delle  sanzioni  amministrative
comminate in seguito a violazioni di leggi o regolamenti provinciali,
o di norme statali o regionali applicabili ai sensi degli artt. 105 e
106  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670.
   4.  Nel  registro  informatico  delle sanzioni amministrative sono
riportati i verbali di accertamento delle violazioni amministrative e
le  relative  sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 4,
comma  5-bis  della  legge  provinciale  7  gennaio  1977,  n.  9, le
violazioni  amministrative accertate e le relative sanzioni camminate
ai  sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17,  nonche'  i dati anagrafici dei soggetti destinatari dei suddetti
atti.
   5.  Il  registro  e' tenuto dalle unita' organizzative provinciali
cui  fanno  capo  le  autorita'  incaricate  del  controllo  ai sensi
dell'art.  4  della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e gestito
dalla  Ripartizione  informatica in conformita' alle misure minime di
sicurezza  prescritte  ai  sensi  degli  art.  31,  33 e seguenti del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
   6.  Al registro informatico delle sanzioni amministrative accedono
altresi'   le  unita'  organizzative  deputate  all'attuazione  degli
articoli 2-bis e 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.»
   2.  All'allegato  A  del  decreto del presidente della provincia 8
luglio 2002, n. 24, sono aggiunti i seguenti capoversi:
   legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8:
    art. 4;
    art. 5;
    art. 6, comma 3;
    art. 6, comma 4 (sanzioni di cui all'art. 6, comma 5);
    art. 7, comma 4;
    art. 7, comma 6.
   Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57:
    art.  4  (sanzioni  di  cui  all'art.  9) art. 7 (sanzioni di cui
all'art. 9);
   legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 art. 11, comma 2, art. 11,
comma 2-bis.
   Decreto  del  presidente  della  provincia  7  aprile 2003, n. 10,
articoli  5-25  (sanzioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, della legge
provinciale 14 dicembre 1999, n. 10).