Art. 2.


   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' aggiunto il seguente comma 3:
   «3.  Tra  i  Comitati  provinciali  di  valutazione possono essere
stipulate  delle  convenzioni  per una cooperazione trasversale tra i
nuclei operativi.».