Art. 4.


   1.  L'art.  8  del decreto del presidente della provincia 4 giugno
2003, n. 22, e' cosi' sostituito:
   «Art.  8 (Competenze). - 1. Il nucleo operativo esegue le delibere
del  Comitato  provinciale  e  da'  concreta  attuazione  al piano di
attivita'. In particolare, esso:
    a)  cura  la  raccolta  e  l'elaborazione  sistematica  dei  dati
rilevanti  ai  fini  della valutazione del sistema scolastico nel suo
complesso e delle singole istituzioni scolastiche;
    b)  raccoglie  sistematicamente  i  dati  relativi all'analisi di
contesto  del sistema scolastico, evidenzia le iniziative scolastiche
di  carattere  innovativo e di sviluppo e redige una relazione per il
Comitato  provinciale  e  per  le  comunita'  scolastiche, secondo le
procedure concordate;
    c)  effettua  valutazioni  mirate  a livello locale e partecipa a
rilevazioni  a  livello  nazionale  e  internazionale,  d'intesa e in
collaborazione, se necessario, con istituzioni pubbliche e private;
    d)   analizza   i  dati  relativi  alle  rilevazioni  effettuate,
confrontandoli   con   i   dati   emersi   a   livello  nazionale  ed
internazionale;
    e)  istituisce una banca dati di servizio al sistema scolastico e
alle  singole  scuole,  finalizzata  all'analisi  di  sistema  e alla
raccolta  e  diffusione  di  buone  pratiche,  eventualmente anche in
collaborazione   con   le  corrispondenti  istituzioni  in  Italia  e
all'estero;
    f) collabora alla stesura del rapporto sul sistema scolastico;
    g)  cura  le relazioni con istituzioni nazionali e internazionali
nell'ambito della valutazione;
    h) e' interlocutore per le proposte di sviluppo qualitativo delle
istituzioni scolastiche.
   2.  Nell'esercizio  della  loro  attivita',  i  membri  del nucleo
operativo  visitano  le  scuole  adottando  un modello di valutazione
quantitativa  e  qualitativa improntato alla trasparenza, in aderenza
agli standard e alle procedure stabiliti dal Comitato di valutazione.
Accedono   alla   documentazione   delle   scuole,  e  verificano  il
raggiungimento   degli   obiettivi  stabiliti  dalle  singole  scuole
autonome, tenuto conto dell'autovalutazione da esse effettuata, ed il
perseguimento  degli  obiettivi  e  standard  qualitativi  previsti a
livello  provinciale;  valutano  inoltre  la  prestazione complessiva
delle singole scuole e presentano loro una relazione strutturata.».