Art. 5. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' aggiunto il seguente comma 5: «5. Agli esperti e alle esperte di valutazione dei nuclei operativi spetta un'indennita' d'istituto adeguata alla complessita' dei compiti e al grado di responsabilita'. Fino alla definizione di tale indennita' a livello di contratto collettivo provinciale, essa e' determinata dalla giunta provinciale.».