Art. 5.


   1.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' aggiunto il seguente comma 5:
   «5.  Agli  esperti  e  alle  esperte  di  valutazione  dei  nuclei
operativi  spetta un'indennita' d'istituto adeguata alla complessita'
dei  compiti  e al grado di responsabilita'. Fino alla definizione di
tale  indennita'  a livello di contratto collettivo provinciale, essa
e' determinata dalla giunta provinciale.».