Art. 6.
Modificazioni  all'Art. 62 del decreto del Presidente della provincia
                  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.
    1.  La  rubrica  dell'Art.  62  del  decreto del Presidente della
provincia  29 settembre  2005,  n.  18-48/Leg.  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ordinativo informatico»;
    2. Il  comma 1  dell'Art.  62  del  decreto  del Presidente della
provincia   29 settembre   2005,  n.  18-48/Leg.  e'  sostituito  dal
seguente:
    «1. L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente:
      a) gli  ordinativi  d'incasso cartacei di cui all'Art. 44 della
legge provinciale di contabilita';
      b) i  titoli  di  spesa cartacei di cui all'Art. 59 della legge
provinciale di contabilita' e ne contiene gli stessi elementi.»;
    3. Il  comma 2,  dell'Art.  62  del  decreto del Presidente della
provincia   29 settembre   2005,  n.  18-48/Leg.  e'  sostituito  dal
seguente:
    «2.   La   Provincia   acquisisce  le  proprie  entrate  mediante
ordinativi  d'incasso informatici denominati reversali informatiche e
paga  le  spese  mediante  ordinativi di spesa informatici denominati
mandati  informatici.  Il  mandato  informatico non e' utilizzato nei
pagamenti  anticipati  previsti dalla convenzione di tesoreria di cui
all'Art.  3  della  legge  provinciale  n.  4 del 1975, nei pagamenti
effettuati  dai  funzionari delegati sulle aperture di credito a loro
favore  e  nei pagamenti disposti nell'ambito dei servizi di cassa ed
economato.»;
    4. Al  comma 3  dell'Art.  62  del  decreto  del Presidente della
provincia  29 settembre  2005,  n. 18-48/Leg., le parole: «i mandati»
sono sostituite dalle parole: «gli ordinativi».