Art. 6. Modificazioni all'Art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 1. La rubrica dell'Art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e' sostituita dalla seguente: «Ordinativo informatico»; 2. Il comma 1 dell'Art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e' sostituito dal seguente: «1. L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente: a) gli ordinativi d'incasso cartacei di cui all'Art. 44 della legge provinciale di contabilita'; b) i titoli di spesa cartacei di cui all'Art. 59 della legge provinciale di contabilita' e ne contiene gli stessi elementi.»; 3. Il comma 2, dell'Art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e' sostituito dal seguente: «2. La Provincia acquisisce le proprie entrate mediante ordinativi d'incasso informatici denominati reversali informatiche e paga le spese mediante ordinativi di spesa informatici denominati mandati informatici. Il mandato informatico non e' utilizzato nei pagamenti anticipati previsti dalla convenzione di tesoreria di cui all'Art. 3 della legge provinciale n. 4 del 1975, nei pagamenti effettuati dai funzionari delegati sulle aperture di credito a loro favore e nei pagamenti disposti nell'ambito dei servizi di cassa ed economato.»; 4. Al comma 3 dell'Art. 62 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., le parole: «i mandati» sono sostituite dalle parole: «gli ordinativi».