Art. 9. Sostituzione dell'Art. 66 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 1. L'art. 66 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., e' sostituito dal seguente: «Art. 66 (Rettifica dell'ordinativo informatico). - 1. Il mandato informatico pagato puo' essere rettificato solo per la correzione degli elementi formali non essenziali ai fini del pagamento, individuati dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui all'Art. 49, comma 3, lettera d). 2. La reversale informatica registrata dal tesoriere puo' essere rettificata solo per la correzione degli elementi formali che definiscono l'imputazione a bilancio, individuati dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui all'Art. 49, comma 3, lettera d). 3. La rettifica di cui ai commi 1 e 2 puo' essere disposta anche ad avvenuta marcatura di cui all'Art. 49, comma 8, ma prima dell'avvenuta conservazione di cui all'Art. 49, comma 7 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale l'ordinativo e' stato emesso.».