Art. 9.
Sostituzione  dell'Art. 66 del decreto del Presidente della provincia
                  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.
    1.   L'art.   66  del  decreto  del  Presidente  della  provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., e' sostituito dal seguente:
    «Art. 66 (Rettifica dell'ordinativo informatico). - 1. Il mandato
informatico  pagato  puo'  essere  rettificato solo per la correzione
degli   elementi  formali  non  essenziali  ai  fini  del  pagamento,
individuati  dalla  giunta  provinciale  con  la deliberazione di cui
all'Art. 49, comma 3, lettera d).
    2.  La reversale informatica registrata dal tesoriere puo' essere
rettificata  solo  per  la  correzione  degli  elementi  formali  che
definiscono   l'imputazione  a  bilancio,  individuati  dalla  giunta
provinciale  con  la  deliberazione  di  cui  all'Art.  49,  comma 3,
lettera d).
    3.  La rettifica di cui ai commi 1 e 2 puo' essere disposta anche
ad  avvenuta  marcatura  di  cui  all'Art.  49,  comma  8,  ma  prima
dell'avvenuta  conservazione  di  cui all'Art. 49, comma 7 e comunque
prima    dell'approvazione    del    rendiconto   generale   relativo
all'esercizio finanziario nel quale l'ordinativo e' stato emesso.».