Art. 2. Formazione delle graduatorie provinciali per titoli 1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale docente, di seguito denominata struttura provinciale competente, forma le graduatorie provinciali per titoli previste dall'art. 92 della legge provinciale ogni quattro anni; conseguentemente, a decorrere dall'efficacia della nuova graduatoria, decade a tutti gli effetti la graduatoria precedente. 2. Le graduatorie provinciali per titoli sono organizzate in graduatorie riferite al: a) primo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola primaria, distinte per posti di insegnamento e della scuola secondaria di primo grado, distinte per classi di abilitazione; b) secondo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola secondaria di secondo grado, distinte per classi di abilitazione. 3. Le graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, secondo le disposizioni dell'art. 92 della legge provinciale e di questo regolamento. 4. L'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e' effettuato ogni quattro anni all'atto della formazione delle graduatorie, secondo le modalita' e le procedure dell'art. 4, fermo restando quanto previsto dal comma 5 di questo articolo e dall'art. 8. 5. Alla scadenza del primo biennio di validita' delle graduatorie gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti per l'inserimento possono chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie. 6. In sede di formazione delle graduatorie provinciali per titoli, sono inseriti, a domanda, nella III fascia gli aspiranti in possesso dei titoli e dei requisiti d'accesso validi sul territorio nazionale per l'inserimento nelle graduatorie permanenti. 7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2, lettera f) della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3, di questo regolamento, e sempre che sussista la permanenza dei requisiti generali, ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli coloro che risultano iscritti nella I e nella II fascia delle graduatorie provinciali per titoli vigenti in Provincia di Trento alla data del 31 agosto 2006 mantengono, per le medesime classi di concorso, il diritto all'iscrizione rispettivamente nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per titoli. Ai medesimi aspiranti e' assicurata la precedenza nell'assunzione; sono altresi' assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 8. Ferma restando la disciplina della mobilita', non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti gia' assunti nello stesso grado di scuola con contratto a tempo indeterminato.