Art. 2.
         Formazione delle graduatorie provinciali per titoli

   1.  La struttura provinciale competente in materia di gestione del
personale   docente,  di  seguito  denominata  struttura  provinciale
competente,  forma  le  graduatorie  provinciali  per titoli previste
dall'art.   92   della   legge   provinciale   ogni   quattro   anni;
conseguentemente, a decorrere dall'efficacia della nuova graduatoria,
decade a tutti gli effetti la graduatoria precedente.
   2.  Le  graduatorie  provinciali  per  titoli  sono organizzate in
graduatorie riferite al:
   a) primo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola primaria,
distinte per posti di insegnamento e della scuola secondaria di primo
grado, distinte per classi di abilitazione;
   b)   secondo  ciclo,  comprendenti  le  graduatorie  della  scuola
secondaria di secondo grado, distinte per classi di abilitazione.
   3.  Le  graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre
fasce  nelle  quali  sono  inseriti  gli  aspiranti  in  possesso dei
requisiti  stabiliti  dalla  normativa  statale  vigente,  secondo le
disposizioni  dell'art.  92  della  legge  provinciale  e  di  questo
regolamento.
   4.  L'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali  per  titoli e'
effettuato   ogni   quattro  anni  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie,  secondo  le modalita' e le procedure dell'art. 4, fermo
restando  quanto  previsto dal comma 5 di questo articolo e dall'art.
8.
   5.  Alla scadenza del primo biennio di validita' delle graduatorie
gli  aspiranti  docenti  in  possesso dei requisiti per l'inserimento
possono chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie.
   6. In sede di formazione delle graduatorie provinciali per titoli,
sono  inseriti, a domanda, nella III fascia gli aspiranti in possesso
dei  titoli e dei requisiti d'accesso validi sul territorio nazionale
per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
   7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2, lettera
f)  della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'art.
4,  comma  3,  di  questo  regolamento,  e  sempre  che  sussista  la
permanenza  dei  requisiti  generali,  ai fini della formazione delle
graduatorie  provinciali  per  titoli  coloro  che risultano iscritti
nella  I  e  nella II fascia delle graduatorie provinciali per titoli
vigenti  in  Provincia  di  Trento  alla  data  del  31  agosto  2006
mantengono,   per   le   medesime  classi  di  concorso,  il  diritto
all'iscrizione  rispettivamente nella I e II fascia delle graduatorie
provinciali  per  titoli.  Ai  medesimi  aspiranti  e'  assicurata la
precedenza  nell'assunzione;  sono  altresi' assicurate le precedenze
assolute  disciplinate  dalla  legislazione  vigente  a  tutela delle
minoranze  linguistiche  riconosciute  dallo Statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
   8.   Ferma  restando  la  disciplina  della  mobilita',  non  sono
consentiti   l'inserimento   e   il  mantenimento  nelle  graduatorie
provinciali dei docenti gia' assunti nello stesso grado di scuola con
contratto a tempo indeterminato.