Art. 3.
         Validita' delle graduatorie provinciali per titoli

   1.   Le   graduatorie   provinciali  per  titoli  hanno  validita'
quadriennale   e  il  punteggio  degli  iscritti  e'  aggiornato  con
periodicita' biennale; resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
5.