Art. 4.
        Presentazione delle domande e valutazione dei titoli

   1.  La  Giunta  provinciale stabilisce i termini e le modalita' di
presentazione   delle   domande,  la  documentazione  necessaria  per
l'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali  e per l'aggiornamento
biennale  dei  titoli,  i termini per la formazione delle graduatorie
provinciali  nonche'  le  direttive  necessarie per l'applicazione di
questo  regolamento,  garantendo  la  massima  pubblicizzazione delle
procedure.
   2.  Entro  il  termine  stabilito  dalla  Giunta  provinciale  gli
aspiranti   presentano   domanda  di  inserimento  nelle  graduatorie
provinciali  per  titoli  utilizzando  l'apposito modello predisposto
dalla  struttura  provinciale  competente  e  approvato  dalla Giunta
provinciale  medesima.  L'aspirante  deve  precisare nella domanda di
inserimento  o  di  aggiornamento  del  punteggio  se  la  domanda e'
presentata  in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, agli
incarichi  annuali  a  tempo determinato, o alle supplenze temporanee
fino  al  termine  dell'attivita' didattica, per tutte le graduatorie
provinciali  per le quali l'interessato sia in possesso dei requisiti
di ammissione.
   3.   La  mancata  presentazione  della  domanda  entro  i  termini
stabiliti  dalla  Giunta provinciale ai sensi del comma 2 comporta il
non   inserimento   nelle  graduatorie  provinciali  per  titoli;  la
presentazione  della  domanda  dopo il termine stabilito dalla Giunta
provinciale per l'inserimento o per l'aggiornamento dei titoli ovvero
priva  della  firma  dell'aspirante  comporta l'irricevibilita' della
domanda stessa.
   4.  Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle
graduatorie  provinciali  per  titoli  gli aspiranti devono possedere
alla  data  di scadenza dei termini di presentazione delle .domande i
requisiti   generali,   in   quanto  compatibili,  stabilititi  dalla
normativa  che  disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale.
Sono  esclusi  dall'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali  per
titoli  gli  aspiranti  che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari
della  sospensione o della destituzione previste dall'art. 492, comma
2,  lettere d) ed e), nonche' dall'art. 535, comma 1, numeri 4) e 5),
per  la durata della sanzione, e numero 6) del decreto legislativo 16
aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni   ordine   e  grado),  e,  ove  intervenuta,  le  corrispondenti
fattispecie  previste  dalla  contrattazione  collettiva provinciale,
nonche'  i  dipendenti  degli enti pubblici o dello Stato collocati a
riposo  in  applicazione  di  disposizioni  di  carattere transitorio
speciale.
   5. La struttura provinciale competente effettua la valutazione dei
titoli  ai  fini  della  formazione delle graduatorie provinciali per
titoli per:
   a)  gli aspiranti da inserire nella I e nella II fascia sulla base
dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella A allegata a questo
regolamento;
   b)  gli  aspiranti  da  inserire  nella  III fascia sulla base dei
criteri  e  dei  punteggi  definiti dalla tabella B allegata a questo
regolamento;
   c)  gli  aspiranti  da  inserire nelle graduatorie provinciali per
titoli  relative  alle classi di concorso di strumento musicale nella
scuola  secondaria  di  primo  grado  sulla  base  dei  criteri e dei
punteggi  definiti  dalla  tabella  C allegata a questo regolamento e
della  valutazione  dei  titoli  artistico - professionali effettuata
dalla commissione di cui al comma 10 di questo articolo.
   6.  Per la valutazione dei titoli di servizio di insegnamento o di
didattica,  previsti rispettivamente dalla lettera B delle tabelle A,
B  e C allegate a questo regolamento, sono considerati utili i titoli
maturati  entro  il 31 agosto dell'anno scolastico precedente la data
di  pubblicazione del bando per la formazione o l'aggiornamento delle
graduatorie provinciali.
   7.  In  relazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 2, lettera
e),   della   legge  provinciale  in  ordine  all'attribuzione  dello
specifico  punteggio  per  il  servizio  effettivamente  prestato, si
considerato  servizio  effettivo  quello prestato con il possesso del
prescritto  titolo  di studio per insegnamenti corrispondenti a posti
di  ruolo  o  relativi  a  classi  di  concorso durante il periodo di
attivita' didattica delle scuole, previsto dal calendario scolastico,
ivi compresi la partecipazione a scrutini ed esami.
   8.  Non  e' utile, ai fini della valutazione della continuita' del
servizio, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali
ed  equiparate,  nelle scuole materne statali, presso gli istituti di
formazione   professionale   provinciali   nonche'   presso   enti  o
associazioni  senza  fini di lucro che abbiano per fine istituzionale
la  formazione  professionale convenzionati con la Provincia Autonoma
di Trento.
   9.  La  Giunta  provinciale  indica con il provvedimento di cui al
comma  1 i casi specifici secondo i quali il servizio e' prestato con
continuita'.
   10.  La  determinazione  dei criteri per la valutazione dei titoli
artistico  -  professionali  di  cui alla tabella C allegata a questo
regolamento  e  la  valutazione  dei  medesimi sono effettuate da una
apposita   commissione   nominata   dal   dirigente  della  struttura
provinciale  competente;  la  commissione  e' presieduta dal medesimo
dirigente o da un suo delegato ed e' composta da:
   a)  un  docente  dello  specifico  strumento  del conservatorio di
musica della provincia di Trento o, in mancanza, di altra provincia;
   b)  un  dirigente scolastico, della provincia di Trento o di altra
provincia,  di  scuola  secondaria  di  primo grado nella quale siano
stati attivati corsi ad indirizzo musicale;
   c)  un  docente  del  corso ad indirizzo musicale con il quale sia
stato  stipulato  un contratto per strumento diverso da quello cui si
riferiscono le graduatorie da compilare;
   d) un docente a tempo indeterminato di educazione musicale che non
abbia   presentato   domanda   per  l'inserimento  nelle  graduatorie
provinciali  per  lo  stesso  grado  di  scuola e sia in possesso del
diploma  relativo  allo  strumento  cui  si  riferisce  la  specifica
graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.
   11.  Il  dirigente  della struttura provinciale competente approva
provvisoriamente  con  determinazione  le graduatorie provinciali per
titoli  formate  ai  sensi  di  questo  regolamento  e  ne dispone la
pubblicazione  all'albo  della  propria struttura e nel sito internet
della   Provincia.   Entro  cinque  giorni  dalla  pubblicazione  gli
aspiranti   all'inserimento   nelle  graduatorie  possono  presentare
reclamo  alla  struttura  provinciale  competente.  A  seguito  delle
verifiche  effettuate,  anche  d'ufficio,  il dirigente provvede alle
correzioni  necessarie  e  con  propria determinazione approva in via
definitiva  le  graduatorie  provinciali  per  titoli e ne dispone la
pubblicazione  all'albo  della  propria struttura e nel sito internet
della Provincia.
   12.  Nel  periodo  di  validita' delle graduatorie provinciali per
titoli,  in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di
variazione  delle  stesse,  la  Giunta  provinciale  puo'  riaprire i
termini  per  la presentazione delle domande al fine dell'inserimento
nelle  nuove  graduatorie;  in  tal  caso  le nuove graduatorie hanno
validita'  fino  alla  scadenza  delle  graduatorie quadriennali gia'
formate.