Art. 4. Presentazione delle domande e valutazione dei titoli 1. La Giunta provinciale stabilisce i termini e le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e per l'aggiornamento biennale dei titoli, i termini per la formazione delle graduatorie provinciali nonche' le direttive necessarie per l'applicazione di questo regolamento, garantendo la massima pubblicizzazione delle procedure. 2. Entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale gli aspiranti presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura provinciale competente e approvato dalla Giunta provinciale medesima. L'aspirante deve precisare nella domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio se la domanda e' presentata in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, agli incarichi annuali a tempo determinato, o alle supplenze temporanee fino al termine dell'attivita' didattica, per tutte le graduatorie provinciali per le quali l'interessato sia in possesso dei requisiti di ammissione. 3. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 comporta il non inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli; la presentazione della domanda dopo il termine stabilito dalla Giunta provinciale per l'inserimento o per l'aggiornamento dei titoli ovvero priva della firma dell'aspirante comporta l'irricevibilita' della domanda stessa. 4. Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle .domande i requisiti generali, in quanto compatibili, stabilititi dalla normativa che disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale. Sono esclusi dall'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'art. 492, comma 2, lettere d) ed e), nonche' dall'art. 535, comma 1, numeri 4) e 5), per la durata della sanzione, e numero 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e, ove intervenuta, le corrispondenti fattispecie previste dalla contrattazione collettiva provinciale, nonche' i dipendenti degli enti pubblici o dello Stato collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio speciale. 5. La struttura provinciale competente effettua la valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli per: a) gli aspiranti da inserire nella I e nella II fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella A allegata a questo regolamento; b) gli aspiranti da inserire nella III fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella B allegata a questo regolamento; c) gli aspiranti da inserire nelle graduatorie provinciali per titoli relative alle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella C allegata a questo regolamento e della valutazione dei titoli artistico - professionali effettuata dalla commissione di cui al comma 10 di questo articolo. 6. Per la valutazione dei titoli di servizio di insegnamento o di didattica, previsti rispettivamente dalla lettera B delle tabelle A, B e C allegate a questo regolamento, sono considerati utili i titoli maturati entro il 31 agosto dell'anno scolastico precedente la data di pubblicazione del bando per la formazione o l'aggiornamento delle graduatorie provinciali. 7. In relazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale in ordine all'attribuzione dello specifico punteggio per il servizio effettivamente prestato, si considerato servizio effettivo quello prestato con il possesso del prescritto titolo di studio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attivita' didattica delle scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresi la partecipazione a scrutini ed esami. 8. Non e' utile, ai fini della valutazione della continuita' del servizio, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, nelle scuole materne statali, presso gli istituti di formazione professionale provinciali nonche' presso enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia Autonoma di Trento. 9. La Giunta provinciale indica con il provvedimento di cui al comma 1 i casi specifici secondo i quali il servizio e' prestato con continuita'. 10. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico - professionali di cui alla tabella C allegata a questo regolamento e la valutazione dei medesimi sono effettuate da una apposita commissione nominata dal dirigente della struttura provinciale competente; la commissione e' presieduta dal medesimo dirigente o da un suo delegato ed e' composta da: a) un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia di Trento o, in mancanza, di altra provincia; b) un dirigente scolastico, della provincia di Trento o di altra provincia, di scuola secondaria di primo grado nella quale siano stati attivati corsi ad indirizzo musicale; c) un docente del corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato un contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; d) un docente a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per lo stesso grado di scuola e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine. 11. Il dirigente della struttura provinciale competente approva provvisoriamente con determinazione le graduatorie provinciali per titoli formate ai sensi di questo regolamento e ne dispone la pubblicazione all'albo della propria struttura e nel sito internet della Provincia. Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie possono presentare reclamo alla struttura provinciale competente. A seguito delle verifiche effettuate, anche d'ufficio, il dirigente provvede alle correzioni necessarie e con propria determinazione approva in via definitiva le graduatorie provinciali per titoli e ne dispone la pubblicazione all'albo della propria struttura e nel sito internet della Provincia. 12. Nel periodo di validita' delle graduatorie provinciali per titoli, in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di variazione delle stesse, la Giunta provinciale puo' riaprire i termini per la presentazione delle domande al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie; in tal caso le nuove graduatorie hanno validita' fino alla scadenza delle graduatorie quadriennali gia' formate.