Art. 5. Modalita' di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia 1. L'aspirante che risulta inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia puo' chiedere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli, con apposita domanda da presentare entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4, comma 1. I titoli presentati da tali aspiranti sono valutati secondo i criteri e i punteggi definiti nelle tabelle B e C allegate a questo regolamento. 2. Gli aspiranti all'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia; conseguentemente gli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli purche' dichiarino di avere richiesto la cancellazione dalle graduatorie permanenti di provenienza. 3. Nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per titoli e' fatta salva la facolta' per gli aspiranti iscritti di richiedere il trasferimento nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia all'atto della loro riapertura. 4. In deroga a quanto previsto dai. commi 1 e 2, e in attuazione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2, lettera f) della legge provinciale, agli aspiranti gia' iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli 2005/2009 e nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli per le medesime classi di concorso, non e' richiesta la cancellazione dalle graduatorie dell'altra provincia.