Art. 5.
Modalita'  di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di
 aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia

   1.  L'aspirante  che risulta inserito nelle graduatorie permanenti
di altra provincia puo' chiedere l'inserimento nella III fascia delle
graduatorie   provinciali   per   titoli,  con  apposita  domanda  da
presentare  entro  i  termini  e secondo le modalita' stabilite dalla
Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4, comma 1. I titoli presentati
da  tali  aspiranti  sono  valutati  secondo  i  criteri e i punteggi
definiti nelle tabelle B e C allegate a questo regolamento.
   2.   Gli   aspiranti   all'inserimento   nella  III  fascia  delle
graduatorie  provinciali per titoli non possono essere iscritti nelle
graduatorie  permanenti  di  altra  provincia;  conseguentemente  gli
aspiranti  iscritti  nelle  graduatorie permanenti di altra provincia
possono  chiedere  l'iscrizione  nelle  graduatorie  provinciali  per
titoli  purche'  dichiarino di avere richiesto la cancellazione dalle
graduatorie permanenti di provenienza.
   3. Nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per titoli
e'  fatta  salva la facolta' per gli aspiranti iscritti di richiedere
il  trasferimento  nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia
all'atto della loro riapertura.
   4.  In  deroga a quanto previsto dai. commi 1 e 2, e in attuazione
di  quanto  previsto  dall'art.  92,  comma 2, lettera f) della legge
provinciale,   agli   aspiranti   gia'   iscritti  nelle  graduatorie
provinciali  per  titoli  2005/2009 e nelle graduatorie permanenti di
un'altra   provincia,   ai  fini  dell'iscrizione  nelle  graduatorie
provinciali  per  titoli  per  le medesime classi di concorso, non e'
richiesta la cancellazione dalle graduatorie dell'altra provincia.