Art. 6.
                       Graduatorie di istituto

   1.  Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto
per  la  copertura  con  contratto  a  tempo  determinato di posti di
insegnamento  o  di  cattedre,  relative  agli insegnamenti impartiti
nella istituzione scolastica cui e' preposto, secondo quanto previsto
da  questo  articolo.  Per l'individuazione dell'aspirante docente da
assumere  con  contratto a tempo determinato, il dirigente scolastico
scorre le graduatorie di istituto, articolate secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, a partire dalla I fascia.
   2.  1  titoli  di  studio e di abilitazione per l'iscrizione nelle
graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dalla normativa statale
vigente per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti.
   3. Ciascun aspirante puo' chiedere l'inserimento nelle graduatorie
di un massimo di quindici istituzioni scolastiche.
   4. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli
formate  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2  non  possono essere
iscritti  nelle  graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  di  altra
provincia.  Gli  aspiranti  iscritti  nelle graduatorie permanenti di
un'altra provincia non possono presentare domanda di iscrizione nelle
graduatorie di istituto di istituzioni scolastiche della provincia di
Trento.  Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di istituto di II e
III  fascia  della provincia di Trento non possono contemporaneamente
essere  iscritti  nelle graduatorie di circolo o di istituto di altra
provincia.
   5.  Coloro  che secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, sono
iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie
permanenti   di   un'altra   provincia,   possono   iscriversi  nelle
graduatorie  di  istituto  della provincia di Trento solo nel caso in
cui   abbiano   individuato   la   medesima  provincia  ai  fini  del
conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 4, comma 2.
   6.  Gli  iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie di
istituto  della  provincia di Trento che chiedono l'inserimento nelle
graduatorie  di  istituto di un'altra provincia, devono comunicare al
dirigente  scolastico competente individuato dalla Giunta provinciale
con la deliberazione di cui al comma 7 l'avvenuta presentazione della
domanda;  in  tal caso il dirigente scolastico avvia la procedura per
la  cancellazione  dalle  graduatorie  di istituto della Provincia di
Trento.
   7.  La  Giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e
le  modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  ai fini' della
formazione   e  dell'aggiornamento  delle  graduatorie  d'istituto  e
stabilisce  direttive  per  il  rispetto di quanto previsto da questo
articolo e in particolare dal comma 2.