Art. 6. Graduatorie di istituto 1. Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto per la copertura con contratto a tempo determinato di posti di insegnamento o di cattedre, relative agli insegnamenti impartiti nella istituzione scolastica cui e' preposto, secondo quanto previsto da questo articolo. Per l'individuazione dell'aspirante docente da assumere con contratto a tempo determinato, il dirigente scolastico scorre le graduatorie di istituto, articolate secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, a partire dalla I fascia. 2. 1 titoli di studio e di abilitazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dalla normativa statale vigente per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti. 3. Ciascun aspirante puo' chiedere l'inserimento nelle graduatorie di un massimo di quindici istituzioni scolastiche. 4. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli formate secondo quanto previsto dall'art. 2 non possono essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia non possono presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie di istituto di istituzioni scolastiche della provincia di Trento. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di istituto di II e III fascia della provincia di Trento non possono contemporaneamente essere iscritti nelle graduatorie di circolo o di istituto di altra provincia. 5. Coloro che secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia, possono iscriversi nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento solo nel caso in cui abbiano individuato la medesima provincia ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 4, comma 2. 6. Gli iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Trento che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di un'altra provincia, devono comunicare al dirigente scolastico competente individuato dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 7 l'avvenuta presentazione della domanda; in tal caso il dirigente scolastico avvia la procedura per la cancellazione dalle graduatorie di istituto della Provincia di Trento. 7. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalita' per la presentazione delle domande ai fini' della formazione e dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e stabilisce direttive per il rispetto di quanto previsto da questo articolo e in particolare dal comma 2.