Art. 7.
        Articolazione e durata delle graduatorie di istituto

   1.  Le  graduatorie  d'istituto  di cui all'art. 6 sono articolate
nelle seguenti tre fasce:
   a) I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie   provinciali   per   titoli   per   il   medesimo  posto
d'insegnamento   o   classe   di  abilitazione  cui  e'  riferita  la
graduatoria  di  istituto, con esclusione dei docenti assunti a tempo
indeterminato;
   b)  II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inclusi
nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli e in possesso
di  abilitazione o di idoneita' alle quali e' riferita la graduatoria
di istituto;
   c) III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso
del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
   2.  Gli  aspiranti  inseriti  nella  I fascia delle graduatorie di
istituto  sono  inclusi  secondo  l'ordine  di  fascia e di punteggio
risultante  dalla  corrispondente graduatoria provinciale per titoli.
Gli  aspiranti  sono  inseriti  nella  II  e  nella  III fascia delle
graduatorie di istituto secondo l'ordine risultante dall'applicazione
dei  criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli stabiliti dalla
Giunta provinciale.
   3.  Per  la  classe di concorso di strumento musicale nella scuola
secondaria    di    primo    grado    la   valutazione   dei   titoli
artistico-professionali  e'  effettuata  dalla  commissione  prevista
dall'art.  4.  comma  10,  sulla  base  dei  criteri  e  dei punteggi
stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2.
   4.  Le  graduatorie  di  istituto  della  I fascia hanno validita'
temporale  corrispondente  a quella delle graduatorie provinciali per
titoli  e sono ridefinite a seguito dell'aggiornamento biennale delle
graduatorie  provinciali  per  titoli.  Nel caso di inserimento nelle
graduatorie  provinciali  per  titoli  l'interessato puo' chiedere di
essere  iscritto  nella  I fascia delle graduatorie di istituto ed e'
conseguentemente   cancellato   dalla   Il   o   III   fascia   delle
corrispondenti graduatorie di istituto.
   5.  Le  graduatorie  di istituto della Il e della III fascia hanno
validita' biennale.