ALLEGATO B.
                                         (Art. 4, comma 5, lettera b)

Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per il personale docente delle
   scuole  a  carattere  statale  della  provincia  di Trento ai fini
   dell'inserimento  nella  III  fascia delle graduatorie provinciali
   per titoli.
A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli
A.  1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame  anche  ai  soli  fini  abilitativi  o  di  idoneita', o per il
conseguimento  dell'abilitazione  a  seguito  della  frequenza  delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per
l'abilitazione/titolo  abilitante all'insegnamento comunque posseduto
e  riconosciuto  valido  per  l'ammissione  alla  medesima  classe di
abilitazione  o  al  medesimo  posto  per cui si chiede l'inserimento
nella graduatoria provinciale per titoli, ivi compreso il diploma «di
didattica  della  musica»,  di durata quadriennale, conseguito con il
possesso  del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del
diploma  di  conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6
del   decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie
per  le  classi  di  concorso  31/A  e 32/A, nonche' per la laurea in
scienze  della  formazione  primaria  valida  per l'accesso, ai sensi
della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  alle  graduatorie  di scuola
primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.
Nel  limite  di  12  punti,  al  punteggio  conseguito  a seguito del
superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi, preso
in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59, punti 4;
per il punteggio da 60 a 65, punti 5;
per il punteggio da 66 a 70, punti 6;
per il punteggio da 71 a 75, punti 7;
per il punteggio da 76 a 80, punti 8;
per il punteggio da 81 a 85, punti 9;
per il punteggio da 86 a 90, punti 10;
per il punteggio da 91 a 95, punti 11;
per il punteggio da 96 a 100, punti 12.
A.2) Al fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o di un solo esame di
abilitazione  o  di  idoneita'  ovvero  un  solo  titolo  con  valore
abilitante; .
b)  il  punteggio  conseguito  in  concorsi  o  esami abilitanti o di
idoneita',  valutati diversamente da cento centesimi, e' rapportato a
cento;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore  se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore
se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli
ed  esami  per  l'insegnamento  nella scuola secondaria di primo e di
secondo   grado   si   valuta   il   punteggio  complessivo  relativo
all'inserimento  nella  graduatoria  generale  di merito, comprensivo
anche  dei  titoli ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante
per le sole prove d'esame;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli
ed  esami  per  l'insegnamento  nella scuola elementare o primaria si
valuta   il  punteggio  complessivo  relativo  all'inserimento  nella
graduatoria  generale  di merito, comprensivo anche del punteggio dei
titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero, se piu'
favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame;
f)    ai    candidati    che    abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
di  esame,  indette  con deliberazioni della Giunta provinciale del 6
agosto  1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001,
n. 457 nonche' con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153,
del  7  febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, e' valutato
il  punteggio  complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli
abilitati.
A.3)   Per  i  titoli  professionali  conseguiti  in  uno  dei  Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuti  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
n.  89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e n. 92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti: punti 8.
A.4)    Per   l'abilitazione   conseguita   presso   le   scuole   di
specializzazione  all'insegnamento  secondario (SSIS) a seguito di un
corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio previsto dal punto
A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di
durata  legale  del  corso,  equiparato  a  servizio specifico per la
classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.
Nel caso di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di
un  unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione,
a scelta dell'interessato; punti 30;
per le altre abilitazioni sono attribuiti: punti 6.
A.5)  Per  l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di
didattica  della  musica, in aggiunta al punteggio previsto dal punto
A.1),  sono  attribuiti  ulteriori  punti 30, di cui 24 per la durata
legale  del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due
classi  di  insegnamento  cui  si  riferisce l'abilitazione, a scelta
dell'interessato. punti 30;
per l'altra abilitazione sono attribuiti: punti 6.
A.6) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di
laurea  in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare,  in  aggiunta  al  punteggio  di  cui al punto A.1), sono
attribuiti ulteriori: punti 24.
A.7)   Per  le  abilitazioni  o  titoli  abilitanti  all'insegnamento
previste  dal  punto  A.1),  con esclusione di quella per la quale e'
stato  attribuito  il  punteggio previsto dai punti A.4) e A.5), sono
attribuiti  in aggiunta al punteggio del punto A.1), ulteriori: punti
6.
B - Titoli di servizio di insegnamento.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole elementari
o  primarie  o  negli istituti di istruzione secondaria di primo e di
secondo  grado o artistica provinciali a carattere statale o statali,
ivi  compreso  l'insegnamento  prestato  su posti di sostegno per gli
alunni  portatori  di handicap, sono attribuiti fino ad un massimo di
12 punti per ciascun anno scolastico:
per ogni anno, punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2.
B.2)  Per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari
o  primarie  o  in  istituti  di  istruzione secondaria di primo e di
secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun
anno scolastico:
per ciascun anno, punti 9;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1,5.
B.3)   Per  il  servizio  di  insegnamento  prestato  negli  istituti
legalmente  riconosciuti  o pareggiati ovvero nelle scuole elementari
parificate, sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun
anno scolastico:
per ciascun anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1.
B.4)  Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai punti B.1 e
B.2 e B.3):
a)  e'  valutabile  solo  il servizio di insegnamento prestato con il
possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla
data  della  nomina e relativo alla classe di abilitazione o posto di
insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b)  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2003/04 il servizio prestato
contemporaneamente  in piu' insegnamenti o in piu' classi di concorso
e' valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
c)  il  servizio  di  cui  al punto B.1 prestato, con il possesso del
titolo  di  studio prescritto dalla normativa vigente alla data della
nomina,  in classe di abilitazione o in posto di insegnamento diverso
da quello cui si riferisce la graduatoria e valutato nella misura del
50  per  cento  del  punteggio  previsto  dal  punto B.1), fino ad un
massimo di 24 punti per ciascuna graduatoria;
d)  limitatamente  alla graduatoria della scuola primaria e' valutato
nella  misura  di  cui  alla  lettera  c) il servizio di insegnamento
prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle
scuole  materne  statali,  con  il  possesso  del  titolo  di accesso
prescritto  dalla  corrispondente  normativa  vigente alla data della
nomina;
e)  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2006/2007  e' valutato nella
misura  di  cui  alla lettera c) il servizio di insegnamento prestato
presso  gli  istituti di formazione professionale provinciali nonche'
presso  enti  o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine
istituzionale   la  formazione  professionale  convenzionati  con  la
Provincia  Autonoma  di Trento, con il possesso del titolo di accesso
prescritto  dalla  corrispondente  normativa  vigente alla data della
nomina;
f) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestato con il
possesso  del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso
o  posto,  e'  valutato  in  una  delle  classi  di concorso comprese
nell'area disciplinare a scelta dell'interessato;
g) limitatamente alla classe di abilitazione per cui si beneficia del
punteggio  previsto  dal  punto A.4) non sono valutabili i servizi di
insegnamento  prestati  durante il periodo di durata legale dei corsi
di specializzazione per l'insegnamento secondario;
h)  a  decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 non sono valutabili i
servizi  di insegnamento prestati su qualsiasi classe di abilitazione
o posto di insegnamento durante il periodo di durata legale dei corsi
di specializzazione per l'insegnamento secondario;
i)  a  decorrere  dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato
nelle  scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari
o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado
o  artistica  nei Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato
al corrispondente servizio prestato in Italia;
l)  il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli
di   studio  corrispondenti  a  quelli  della  scuola  provinciale  a
carattere  statale o statale, e' valutato per intero, se svolto per i
medesimi   insegnamenti   curricolari   della  scuola  provinciale  a
carattere statale o statale;
m)  a  decorrere  dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato
nelle  scuole  delle  isole  minori  e degli istituti penitenziari e'
valutato  in misura doppia; tale disposizione e' abrogata con effetto
dal  1 settembre 2007. E' fatta salva la valutazione in misura doppia
dei  servizi  prestati  dall'anno scolastico 2003/2004 al 1 settembre
2007;
n) per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici
continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie,
legalmente  riconosciute,  pareggiate  o  parificate  del  territorio
provinciale sono attribuiti ulteriori: punti 15.
Il punteggio e' riconosciuto per un massimo di due volte e purche' il
servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.
o)  Non  si  valutano i servizi per i quali non siano stati versati i
contributi secondo la normativa vigente.
C - Altri titoli.
C.1)  Ai  titoli  elencati  da  questa  lettera  C  non  puo'  essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2)  Per  ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli
che  danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto dalle
lettere C.7), C.8) e C.9), sono attribuiti: punti 3.
C3)  Per  ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in
aggiunta  al  titolo  valutato quale titolo di accesso ai sensi della
lettera a), sono attribuiti: punti 3.
C.4)  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio di cui alla lettera
C.3):
a)  nel  caso  di  abilitazioni  conseguite per ambiti disciplinari o
classi  affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una
sola abilitazione;
b)  le  idoneita'  e  le  abitazioni  per  la  scuola elementare sono
valutabili  per  le  graduatorie  relative  alle scuole secondarie di
primo e secondo grado e viceversa.
C.5)  Per  ogni  titolo  professionale  conseguito  in  uno dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuto  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca ai sensi delle direttive comunitari
n.  89/48/CEE  e  n.  92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di
accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti: punti 3.
C.6) Per i titoli di dottorato di ricerca sono attribuiti: punti 12.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del
personale  docente  della  scuola elementare, per le lauree in lingue
straniere,  di  cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
n.  39  del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45A e
46/A,  conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle
lingue  straniere  previste  dal  decreto del Ministro della pubblica
istruzione  28  giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e
per  la  laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la
scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti: punti 6.
C.8) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria
prevista  dalla  lettera  C.7). E' alternativa alla valutazione dello
stesso titolo previsto dalla lettera A), A.5).
C.9)  Per  ogni  diploma di specializzazione o master universitario o
corso  di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con
esame  finale,  strettamente  coerente  con  gli  insegnamenti cui si
riferisce  la  graduatoria,  sono  attribuiti, fino a un massimo di 6
punti: punti 3.
Si  intende  annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500
ore.