ALLEGATO B. (Art. 4, comma 5, lettera b) Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli. A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli A. 1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneita', o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria provinciale per titoli, ivi compreso il diploma «di didattica della musica», di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonche' per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel limite di 12 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi, preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti: per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59, punti 4; per il punteggio da 60 a 65, punti 5; per il punteggio da 66 a 70, punti 6; per il punteggio da 71 a 75, punti 7; per il punteggio da 76 a 80, punti 8; per il punteggio da 81 a 85, punti 9; per il punteggio da 86 a 90, punti 10; per il punteggio da 91 a 95, punti 11; per il punteggio da 96 a 100, punti 12. A.2) Al fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: a) si valuta il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneita' ovvero un solo titolo con valore abilitante; . b) il punteggio conseguito in concorsi o esami abilitanti o di idoneita', valutati diversamente da cento centesimi, e' rapportato a cento; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola elementare o primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame; f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonche' con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, e' valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati. A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e n. 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti: punti 8. A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nel caso di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; punti 30; per le altre abilitazioni sono attribuiti: punti 6. A.5) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. punti 30; per l'altra abilitazione sono attribuiti: punti 6. A.6) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori: punti 24. A.7) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento previste dal punto A.1), con esclusione di quella per la quale e' stato attribuito il punteggio previsto dai punti A.4) e A.5), sono attribuiti in aggiunta al punteggio del punto A.1), ulteriori: punti 6. B - Titoli di servizio di insegnamento. B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole elementari o primarie o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico: per ogni anno, punti 12; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2. B.2) Per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico: per ciascun anno, punti 9; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1,5. B.3) Per il servizio di insegnamento prestato negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico: per ciascun anno, punti 6; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1. B.4) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai punti B.1 e B.2 e B.3): a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) a decorrere dall'anno scolastico 2003/04 il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o in piu' classi di concorso e' valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; c) il servizio di cui al punto B.1 prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, in classe di abilitazione o in posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto dal punto B.1), fino ad un massimo di 24 punti per ciascuna graduatoria; d) limitatamente alla graduatoria della scuola primaria e' valutato nella misura di cui alla lettera c) il servizio di insegnamento prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali, con il possesso del titolo di accesso prescritto dalla corrispondente normativa vigente alla data della nomina; e) a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e' valutato nella misura di cui alla lettera c) il servizio di insegnamento prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali nonche' presso enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia Autonoma di Trento, con il possesso del titolo di accesso prescritto dalla corrispondente normativa vigente alla data della nomina; f) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso o posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare a scelta dell'interessato; g) limitatamente alla classe di abilitazione per cui si beneficia del punteggio previsto dal punto A.4) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario; h) a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati su qualsiasi classe di abilitazione o posto di insegnamento durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario; i) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; l) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, e' valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale; m) a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia; tale disposizione e' abrogata con effetto dal 1 settembre 2007. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati dall'anno scolastico 2003/2004 al 1 settembre 2007; n) per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori: punti 15. Il punteggio e' riconosciuto per un massimo di due volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno. o) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente. C - Altri titoli. C.1) Ai titoli elencati da questa lettera C non puo' essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti. C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto dalle lettere C.7), C.8) e C.9), sono attribuiti: punti 3. C3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera a), sono attribuiti: punti 3. C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera C.3): a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una sola abilitazione; b) le idoneita' e le abitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa. C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitari n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti: punti 3. C.6) Per i titoli di dottorato di ricerca sono attribuiti: punti 12. C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti: punti 6. C.8) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista dalla lettera C.7). E' alternativa alla valutazione dello stesso titolo previsto dalla lettera A), A.5). C.9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti, fino a un massimo di 6 punti: punti 3. Si intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore.