Art. 2.
                           Tariffa rifiuti

   1.  I  comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno
successivo,  entro  i  termini  per  l'approvazione  del  bilancio di
previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno
all'ufficio provinciale gestione rifiuti.
   2.  Nelle  zone di cui all'art. 8, comma 1, ed in zone al di fuori
dell'area  centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto
con  minore  frequenza, la tariffa puo' essere ridotta in proporzione
alla minore ricorrenza della raccolta e alla distanza dal piu' vicino
punto di raccolta.
   3.  Nel  regolamento  sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe
giornaliere  per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone
che,  con  o  senza  autorizzazione,  occupano temporaneamente aree o
locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per
i  venditori  ambulanti  e'  costituita  da  un importo fisso, mentre
quella  per  organizzatori  di  feste  o  di  altre manifestazioni e'
calcolata anche sulla base della quantita' conferita.