Art. 3.
                  Costi da computare nella tariffa

   1. La tariffa comprende i seguenti costi diretti e indiretti:
    a) costi della pulizia strade;
    b)  costi  sostenuti  per  l'amministrazione,  l'accertamento, la
riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
    c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale;
    d) l'importo di cui all'art. 35 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4;
    e)  costi  di  gestione  relativi  ai  rifiuti  residui: costi di
raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
    f) costi di gestione relativi ai materiali riciclabili:
     costi  di  raccolta,  trattamento e riciclaggio per ogni singolo
tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e
del  combustibile  da  rifiuti  (CDR),  i  costi  per  la raccolta di
imballaggi   coperti  dal  consorzio  nazionale  imballaggi  (CONAI),
nonche' i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che
vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori;
    g)  costi  di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti
per il personale e costi di recupero e smaltimento;
    h)  costi  per  servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da
cucina,  rifiuti  urbani  pericolosi  e  altre  tipologie  di rifiuti
urbani.
   2.  I  costi della pulizia strade, se non documentati come singola
voce   di  bilancio,  sono  documentati  attraverso  una  elencazione
dettagliata.  In  assenza  di questa documentazione va computato come
costo  della  pulizia strade il dieci per cento dei costi complessivi
del  servizio  viabilita', circolazione strade e servizi connessi, ad
esclusione  del  servizio  sgombero  neve,  ai  sensi dell'art. 3 del
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  24  gennaio 2000,
n. 1/L.
   3.  Il gettito della tariffa rifiuti non puo' superare l'ammontare
complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei
rifiuti  e  alla  pulizia  strade.  Eventuali eccedenze devono essere
compensate  entro  i  due  anni  successivi  in sede di calcolo della
tariffa.