Art. 4.
                        Calcolo della tariffa

   1.  I costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti sono
suddivisi tra le categorie utenze domestiche e altre utenze.
   2. La tariffa rifiuti e' composta dalle seguenti voci:
    a) tariffa base;
    b)  tariffa commisurata alla quantita', la quale, ove prescritto,
e' rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
    c) eventuale tariffa per servizi speciali.
   3.  La  tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi
complessivi  per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi
fissi  di  cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono coperti
dalla tariffa base.
   4.  Per  la  categoria  utenze  domestiche  la  tariffa base ed il
quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero
delle  persone  che,  secondo  i  dati  anagrafici, occupano l'unita'
abitativa.  La  tariffa  a  persona  e' differenziata a seconda della
dimensione  della  famiglia,  al fine di non svantaggiare le famiglie
numerose.
   5.  La  tariffa  base  per  la categoria altre utenze e' calcolata
tenendo conto di uno o piu' dei seguenti criteri:
    a) quantita' dei rifiuti residui dell'anno precedente;
    b) grado di utilizzo del servizio;
    c) dimensione del contenitore assegnato;
    d) superficie occupata.
   6.  Nel caso in cui per la determinazione della tariffa base venga
preso  come  riferimento  il  criterio di cui al comma 5, lettera d),
sono  previste  riduzioni  o esenzioni in funzione della quantita' di
rifiuti urbani effettivamente prodotti sulla superficie occupata.
   7.  Il  quantitativo  minimo  di  svuotamento  per  persona per la
categoria  utenze domestiche e' fissato nella misura da un minimo del
50  per  cento  ad  un  massimo  del  75 per cento della quantita' di
rifiuti  residui  che,  nell'anno  precedente nello stesso comune, e'
stata   prodotta   in   media  per  persona  nella  categoria  utenze
domestiche,   escluse   le   seconde   abitazioni.  In  ogni  caso il
quantitativo  minimo  di  svuotamento non puo' essere inferiore a 180
litri, pari a 30 chilogrammi a persona.
   8.  Per  le  seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo
minimo  di  svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da
uno  a quattro persone per unita' abitativa, o calcolando una persona
per  ogni  25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando
in  entrambi  i  casi  il  limite  massimo  di  quattro  persone  per
abitazione.  Il  quantitativo minimo di svuotamento per persona viene
ridotto,   in  considerazione  del  ridotto  utilizzo  della  seconda
abitazione,  alla meta' del quantitativo minimo di svuotamento di cui
al comma 7.
   9.  Per  la  categoria  altre  utenze il regolamento sulla tariffa
rifiuti   puo'   prevedere   altresi'   un   quantitativo  minimo  di
svuotamento.
   10.  I  costi  per  la  raccolta,  il recupero o lo smaltimento di
particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente
agli utilizzatori del servizio dedicato.