Art. 5. Esenzioni dalla tariffa e riduzioni 1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi di particolare rilevanza sociale. 2. Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, comma 2, non possono essere poste a carico delle altre categorie soggette a tariffa.