Art. 5.
                 Esenzioni dalla tariffa e riduzioni

   1.  Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti
i  criteri  per  la  concessione  di esenzioni o riduzioni in casi di
particolare rilevanza sociale.
   2.  Le  minori  entrate  derivanti  da  esenzioni  dalla tariffa o
riduzioni,  ad  eccezione  di  quelle di cui all'art. 2, comma 2, non
possono  essere  poste  a  carico  delle  altre  categorie soggette a
tariffa.