Art. 7.
           Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento

   1.  L'obbligo  di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno
del  mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno
del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.
   2.  Qualora  la  cessazione  o riduzione dell'utenza non sia stata
comunicata  tempestivamente,  la tariffa non e' dovuta per il periodo
per  il  quale  viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o
per la quale la tariffa e' stata pagata dall'utente successivo.