Art. 9.
                             D e r o g a

   1.  I  comuni  superiori  a  50.000 abitanti possono applicare uno
svuotamento  minimo in deroga all'art. 4, comma 7, a condizione che a
partire  dal  31  dicembre  2008 rispettino gli obiettivi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani di cui al piano provinciale gestione
rifiuti.