Art. 10.
Norme  di tutela comuni per le riserve naturali orientate per le aree
              attrezzate e per le zone di salvaguardia

    1.  Dalla  data di approvazione degli strumenti di pianificazione
previsti  all'Art.  12,  le  attivita'  e  gli interventi di cui agli
articoli 7   comma 2,   8  comma  2  e  9  comma 2,  sono  consentiti
esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
    2.  La  realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da
piani  e  programmi di rilievo regionale e nazionale, oppure da piani
di  settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione
con l'ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura.