Art. 10. Norme di tutela comuni per le riserve naturali orientate per le aree attrezzate e per le zone di salvaguardia 1. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'Art. 12, le attivita' e gli interventi di cui agli articoli 7 comma 2, 8 comma 2 e 9 comma 2, sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi. 2. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, oppure da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l'ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura.