Art. 12. Piano d'area e piano di assestamento forestale 1. Il Parco fluviale Gesso e Stura e' regolato dal piano d'area di cui all'Art. 23 della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'Art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica. 2. Il piano d'area e' efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici). 3. Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura il comune di Cuneo, la provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. Il piano d'area e' adottato dal comune di Cuneo, che lo trasmette alla provincia di Cuneo ed alla Regione e ne da' notizia sull'albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. Il comune di Cuneo esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla giunta regionale per l'elaborazione del piano d'area definitivo. La giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione. 4. L'utilizzazione del patrimonio forestale e' normato con apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.