Art. 12.
           Piano d'area e piano di assestamento forestale

    1.  Il  Parco fluviale Gesso e Stura e' regolato dal piano d'area
di  cui all'Art. 23 della legge regionale n. 12/1990, come modificato
dall'Art.  7  della  legge  regionale  21 luglio  1992, n. 36 e dagli
strumenti di pianificazione specifica.
    2.  Il piano d'area e' efficace anche per la tutela del paesaggio
ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 143 del decreto legislativo
n.  42/2004  e  ai  sensi  dell'Art. 2 della legge regionale 3 aprile
1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali
e paesistici).
    3. Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso
e  Stura  il  comune  di  Cuneo,  la  provincia di Cuneo e la Regione
Piemonte,  in  collaborazione attraverso conferenze, predispongono il
piano d'area. Il piano d'area e' adottato dal comune di Cuneo, che lo
trasmette  alla  provincia  di Cuneo ed alla Regione e ne da' notizia
sull'albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte,
fornendo  contestuale  indicazione  della  sede  in cui chiunque puo'
prendere  visione  degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni
le  proprie  osservazioni. Il comune di Cuneo esamina le osservazioni
entro   i   novanta   giorni   successivi,  provvede  alla  revisione
dell'elaborato   e   lo   trasmette   alla   giunta   regionale   per
l'elaborazione  del  piano  d'area  definitivo.  La giunta regionale,
sentite  la  Commissione  tecnico-urbanistica e la Commissione per la
tutela  e  la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite
in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale
per l'approvazione.
    4.  L'utilizzazione  del  patrimonio  forestale  e'  normato  con
apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge
regionale  4 settembre  1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del
patrimonio   forestale),   come  da  ultimo  modificata  dalla  legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 7.