Art. 14. Disposizioni finali e transitorie 1. Fino alla approvazione del piano d'area, l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, e' rilasciata tenendo in considerazione le finalita' istitutive. 2. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'Art. 12 della legge regionale n. 57/1979.