Art. 14.
                  Disposizioni finali e transitorie

    1. Fino alla approvazione del piano d'area, l'autorizzazione o la
concessione  comunale per gli interventi di modificazione dello stato
dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge,
e' rilasciata tenendo in considerazione le finalita' istitutive.
    2.  Fino  all'approvazione  del piano di assestamento forestale i
tagli  boschivi  sono soggetti alla disciplina stabilita dall'Art. 12
della legge regionale n. 57/1979.