Art. 15. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura nel biennio 2007-2008, stimati in 550.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e ripartiti in 300.000,00 euro nell'ambito della unita' previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo, Sport, Parchi, Gestione aree protette - titolo I spese correnti) e in 250.000,00 euro nell'ambito della UPB 21062 (Turismo, Sport, Parchi, Gestione aree protette - titolo II spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'Art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). 2. Le somme riscosse ai sensi dell'Art. 12 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio del comune di Cuneo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 19 febbraio 2007 MERCEDES BRESSO (Omissis)