Art. 15.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  Agli  oneri  per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura
nel  biennio  2007-2008, stimati in 550.000,00 euro per ciascun anno,
in  termini di competenza, e ripartiti in 300.000,00 euro nell'ambito
della  unita'  previsionale  di  base  (UPB)  21061  (Turismo, Sport,
Parchi,  Gestione  aree  protette  -  titolo  I  spese correnti) e in
250.000,00  euro nell'ambito della UPB 21062 (Turismo, Sport, Parchi,
Gestione  aree  protette  -  titolo  II  spese in conto capitale), si
provvede  con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita'
previste  dall'Art.  8  della  legge  regionale  11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento  contabile  della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della
legge  regionale  4 marzo  2003,  n.  2 (legge finanziaria per l'anno
2003).
    2.  Le  somme  riscosse ai sensi dell'Art. 12 e quelle riscosse a
causa  della  violazione  delle norme contenute nel piano d'area sono
introitate nel bilancio del comune di Cuneo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 19 febbraio 2007
                           MERCEDES BRESSO

    (Omissis)