Art. 4.
                          F i n a l i t a'

    1.  Le  finalita'  dell'istituzione  del  Parco  fluviale Gesso e
Stura, sono le seguenti:
      a) restituire alla citta' di Cuneo un'area che possa concorrere
significativamente  al  miglioramento  della  qualita' della vita del
cittadino;
      b) tutelare,   conservare   e  valorizzare  le  caratteristiche
naturali,  ambientali,  paesaggistiche e storiche dell'area fluviale,
anche  mediante  interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in
funzione dell'uso sociale di tali valori;
      c) tutelare  le  specie  faunistiche e floristiche presenti sul
territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva
naturale orientata;
      d) garantire  il  mantenimento  in  uno  stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della
direttiva  79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di
conservazione  degli  uccelli  selvatici e di cui agli allegati della
direttiva  92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della   fauna  selvatiche,  secondo  le  disposizioni  attuative  del
regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
8 settembre  1997,  n.  357  (relativo all'attuazione della direttiva
92/43/CEE),   come   modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
      e) difendere  il  patrimonio  naturale  costituito  dalle acque
dello  Stura  e  del  Gesso  al  fine  di  migliorarne  le condizioni
idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
      f) garantire  forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti
a  valorizzare  e  ripristinare  gli assetti ambientali, il paesaggio
delle  zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno
caratterizzato  la  formazione  e  l'evoluzione  del  paesaggio e del
territorio,  concorrendo  ad  eliminare le cause di inquinamento e di
degrado;
      g) promuovere,   valorizzare   e   incentivare   le   attivita'
agro-silvo-colturali,  in coerenza con la destinazione d'uso, nonche'
le  attivita'  economiche  tradizionali  e  legate  all'utilizzazione
ecosostenibile delle risorse;
      h) promuovere,  organizzare e sostenere le attivita' di studio,
ricerca,   didattica   e  le  attivita'  scientifiche,  ricreative  e
turistiche,  con  particolare riferimento all'ambiente fluviale anche
attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
      i) concorrere  alla  realizzazione  dei piani e dei progetti di
tutela  ambientale predisposti ai sensi della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
      j) sostenere  e  promuovere, con l'eventuale partecipazione dei
comuni  circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio
anche   attraverso  lo  sviluppo  dell'agriturismo,  dell'agricoltura
biologica,  dei servizi e delle attivita' ricreative, compatibilmente
con   le   caratteristiche   ambientali   dei   luoghi,   nonche'  la
valorizzazione  delle  risorse  umane attraverso misure integrate che
sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette;
      k) rappresentare   la  porta  del  Parco  naturale  delle  Alpi
Marittime  mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche
di  promozione,  sviluppo  e  animazione  dell'area,  nell'intento di
attrarre  e coinvolgere un pubblico differenziato in termini di eta',
interessi e provenienza.