Art. 5.
                           G e s t i o n e

    1.  Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie  per  il  conseguimento  delle  finalita'  istitutive sono
esercitate dal comune di Cuneo.
    2. Il comune di Cuneo:
      a) predispone  e  approva  il  programma di attivita' annuale e
pluriennale di qualificazione e valorizzazione;
      b) adotta il piano d'area;
      c) assume  tutte  le  iniziative  necessarie  al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali e gestionali.
    3.  Il  comune  di Cuneo e il Parco naturale delle Alpi Marittime
stipulano  una  convenzione  che definisce i rapporti ed i compiti ai
fini  dello  svolgimento delle attivita' necessarie al raggiungimento
delle  finalita'  istitutive.  Con  la  convenzione  e' costituito un
comitato  di  coordinamento, composto da rappresentanti del comune di
Cuneo  e  del  Parco  naturale delle Alpi Marittime che, nel rispetto
delle  direttive  e degli indirizzi provenienti dai rispettivi organi
deliberanti,  attua  gli  interventi utili per la realizzazione delle
finalita' istitutive.