Art. 5. G e s t i o n e 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' istitutive sono esercitate dal comune di Cuneo. 2. Il comune di Cuneo: a) predispone e approva il programma di attivita' annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione; b) adotta il piano d'area; c) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali. 3. Il comune di Cuneo e il Parco naturale delle Alpi Marittime stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attivita' necessarie al raggiungimento delle finalita' istitutive. Con la convenzione e' costituito un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del comune di Cuneo e del Parco naturale delle Alpi Marittime che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi provenienti dai rispettivi organi deliberanti, attua gli interventi utili per la realizzazione delle finalita' istitutive.