Art. 7.
               Norme di tutela per le riserve naturali

    1.   Nelle  aree  istituite  a  riserva  naturale  orientata,  si
applicano  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge
6 luglio  2002,  n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di
tutela  dell'ambiente,  della  flora  e della fauna, nonche' le leggi
sulla  caccia  e sulla pesca. Nelle aree istituite a riserva naturale
orientata e' vietato:
      a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
      b) esercitare l'attivita' venatoria;
      c) alterare  e  modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
      d) danneggiare  e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali attivita' agricole;
      e) esercitare  le  attivita'  ricreative  e  sportive con mezzi
meccanici  fuori  strada,  salvo  quanto  previsto dagli strumenti di
pianificazione di cui all'Art. 12;
      f) costruire  nuove  strade  ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle finalita' istitutive;
      g) abbattere  o danneggiare gli alberi che hanno un particolare
valore ambientale, scientifico o urbanistico;
      h) effettuare  gli interventi di modificazione o demolizione di
edifici  esistenti  o di costruzione di nuovi edifici o di strutture,
stabili  o  temporanee,  che  possono  deteriorare le caratteristiche
ambientali dei luoghi.
    2.  In  tutte  le  aree istituite a riserva naturale orientata e'
consentito:
      a) effettuare   gli   interventi  tecnici  di  cui  alla  legge
regionale  8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere
e   conservare  l'equilibrio  faunistico  ed  ambientale  nelle  aree
istituite  a  Parchi  naturali,  riserve naturali e aree attrezzate),
come da ultimo modificata dalla legge regionale del 22 febbraio 1993,
n.  6,  con  particolare  riferimento  alle  attivita' agricole ed al
mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
      b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e, le attivita' di
manutenzione del territorio, purche' non in contrasto con altre norme
della presente legge;
      c) effettuare  gli  interventi edilizi che sono compatibili con
le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12;
      d) effettuare,   nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  gli
interventi  di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari
per  motivi  di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone;
tali   interventi   sono   eseguiti  con  tecniche  rispettose  delle
caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del
decreto  legislativo  n.  42/2004;  in  caso  contrario  le  opere si
intendono  eseguite  in  violazione  alla  norma  di  cui al comma 1,
lettera h).