Art. 7. Norme di tutela per le riserve naturali 1. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata, si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata e' vietato: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l'attivita' venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole; e) esercitare le attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12; f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' istitutive; g) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; h) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. 2. In tutte le aree istituite a riserva naturale orientata e' consentito: a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), come da ultimo modificata dalla legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 6, con particolare riferimento alle attivita' agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi; b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e, le attivita' di manutenzione del territorio, purche' non in contrasto con altre norme della presente legge; c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12; d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone; tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h).