Art. 8. Norme di tutela per le aree attrezzate 1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, si applicano il decreto legislativo n. 42/2004 e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite ad area attrezzata e' vietato: a) esercitare l'attivita' venatoria; b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole; d) esercitare le attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12; e) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; f) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. 2. In tutte le aree istituite ad area attrezzata e' consentito: a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale n. 36/1989; b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio; c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica; d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f).