Art. 8.
               Norme di tutela per le aree attrezzate

    1.  Nelle  aree  istituite  ad  area  attrezzata, si applicano il
decreto  legislativo  n.  42/2004  e  le leggi statali e regionali in
materia  di  tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche'
le  leggi  sulla  caccia  e sulla pesca. Nelle aree istituite ad area
attrezzata e' vietato:
      a) esercitare l'attivita' venatoria;
      b) alterare  e  modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
      c) danneggiare  e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali attivita' agricole;
      d) esercitare  le  attivita'  ricreative  e  sportive con mezzi
motorizzati,   con   l'eccezione   di   spazi   attrezzati   ad   uso
esclusivamente  sportivo-motonautico,  salvo  quanto  previsto  dagli
strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12;
      e) abbattere  o danneggiare gli alberi che hanno un particolare
valore ambientale, scientifico o urbanistico;
      f) effettuare  gli interventi di modificazione o demolizione di
edifici  od  opere,  stabili o temporanee, che possono deteriorare le
caratteristiche ambientali dei luoghi.
    2. In tutte le aree istituite ad area attrezzata e' consentito:
      a) effettuare   gli   interventi  tecnici  di  cui  alla  legge
regionale n. 36/1989;
      b) svolgere  l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di
manutenzione del territorio;
      c) effettuare  gli  interventi edilizi che sono compatibili con
le  previsioni  degli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 12,
con  particolare  riferimento  alle  attrezzature  per  la  fruizione
pubblica;
      d) effettuare,   nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  gli
interventi  di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari
per  motivi  di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.
Tali   interventi   sono   eseguiti  con  tecniche  rispettose  delle
caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del
decreto  legislativo  n.  42/2004;  in  caso  contrario  le  opere si
intendono  eseguite  in  violazione  alla  norma  di  cui al comma 1,
lettera f).