Art. 9. Norme di tutela per le zone di salvaguardia 1. Nelle aree istituite a zona di salvaguardia, in quanto aree di raccordo tra le riserve naturali orientate e le aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del piano d'area. 2. In tutte le aree istituite a zona di salvaguardia e' consentito: a) esercitare l'attivita' venatoria; b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio; c) effettuare gli interventi edilizi; d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.