Art. 9.
             Norme di tutela per le zone di salvaguardia

    1. Nelle aree istituite a zona di salvaguardia, in quanto aree di
raccordo tra le riserve naturali orientate e le aree attrezzate ed in
quanto  aree  a  regime  di  tutela  urbanistica  e  territoriale, si
applicano le previsioni del piano d'area.
    2.  In  tutte  le  aree  istituite  a  zona  di  salvaguardia  e'
consentito:
      a) esercitare l'attivita' venatoria;
      b) svolgere  l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di
manutenzione del territorio;
      c) effettuare gli interventi edilizi;
      d) effettuare,   nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  gli
interventi  di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari
per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.