(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 20 marzo 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 2-bis (Obblighi). - 1. Per un periodo massimo di 15 anni la destinazione economica di beni agevolati ai sensi della presente legge non puo' essere mutata. Per il medesimo periodo tali beni non possono essere alienati o dati in locazione, ne' l'azienda alla quale appartengono puo' essere data in affitto, ne' possono essere costituiti diritti reali sui beni. Con i criteri d'applicazione della presente legge, il periodo massimo di 15 anni puo' essere ridotto per determinate categorie di beni d'investimento, in modo differenziato a seconda delle varie forme di cessione o di costituzione di diritti citate. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei tennini previsti ai sensi del comma 1. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali. 3. La Giunta provinciale puo' rinunciare alla revoca del contributo, se la violazione degli obblighi e' da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso, che limita gravemente e durevolmente la continuazione dell'attivita' aziendale. Inoltre la Giunta provinciale puo' rinunciare alla revoca del contributo in casi motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della societa' beneficiaria del contributo ovvero a societa' delle quali l'impresa beneficiaria del contributo detiene almeno una quota del 30 per cento oppure a societa' i cui soci - a seguito di una scissione della societa' beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova societa' senza la partecipazione di soci terzi - corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della societa' beneficiaria di contributo; questo a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto a persone ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore o di persone che abbiano vincoli di parentela entro il terzo grado o che siano affini in linea retta con il beneficiario o la beneficiaria del contributo, a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge. 6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso l'affitto dell'azienda, se i beni agevolati sono inferiori alla meta' delle immobilizzazioni dell'azienda».