(Provincia di Bolzano)
(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 12 del 20 marzo 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  L'art. 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  2-bis (Obblighi). - 1. Per un periodo massimo di 15 anni la
destinazione  economica  di  beni  agevolati  ai sensi della presente
legge  non  puo' essere mutata. Per il medesimo periodo tali beni non
possono essere alienati o dati in locazione, ne' l'azienda alla quale
appartengono   puo'  essere  data  in  affitto,  ne'  possono  essere
costituiti diritti reali sui beni. Con i criteri d'applicazione della
presente legge, il periodo massimo di 15 anni puo' essere ridotto per
determinate categorie di beni d'investimento, in modo differenziato a
seconda  delle  varie  forme di cessione o di costituzione di diritti
citate.
   2.  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la
revoca  del  contributo  in  proporzione al periodo di tempo mancante
alla scadenza dei tennini previsti ai sensi del comma 1. Sul relativo
importo sono dovuti gli interessi legali.
   3.   La   Giunta  provinciale  puo'  rinunciare  alla  revoca  del
contributo,  se  la  violazione degli obblighi e' da ricondurre ad un
incidente,  una  malattia  o  un  decesso,  che  limita  gravemente e
durevolmente  la  continuazione  dell'attivita' aziendale. Inoltre la
Giunta provinciale puo' rinunciare alla revoca del contributo in casi
motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento
del livello occupazionale e il tessuto economico.
   4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati
possono  essere  alienati,  dati  in  locazione  o  in affitto ovvero
possono  essere  costituiti diritti reali sui beni stessi a favore di
imprese  che  detengono  una  quota  di  almeno il 30 per cento della
societa'  beneficiaria  del  contributo ovvero a societa' delle quali
l'impresa beneficiaria del contributo detiene almeno una quota del 30
per  cento  oppure a societa' i cui soci - a seguito di una scissione
della   societa'   beneficiaria  di  contributo  o  a  seguito  della
costituzione  di  una  nuova societa' senza la partecipazione di soci
terzi  -  corrispondano  per  almeno  il  30  per cento ai soci della
societa' beneficiaria di contributo; questo a condizione che il terzo
che  acquisisce  il  bene  dichiari  per  iscritto  di  assumersi gli
obblighi previsti dalla presente legge.
   5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati
possono  essere  alienati,  dati  in locazione o in affitto a persone
ovvero  possono  essere  costituiti  diritti  reali sui beni stessi a
favore  o  di persone che abbiano vincoli di parentela entro il terzo
grado  o  che  siano  affini  in linea retta con il beneficiario o la
beneficiaria del contributo, a condizione che il terzo che acquisisce
il  bene  dichiari  per  iscritto  di assumersi gli obblighi previsti
dalla presente legge.
   6.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al comma 1 e' ammesso
l'affitto dell'azienda, se i beni agevolati sono inferiori alla meta'
delle immobilizzazioni dell'azienda».