Art. 2.

   1.  Dopo  l'art.  2-bis  della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
   «Art.  2-ter  (Presupposti).  -  1. Gli aiuti di cui alla presente
legge   sono   concessi   a  condizione  che  il  beneficiario  o  la
beneficiaria  rispetti  le  norme  in  materia  di previdenza e che i
contributi  previdenziali vengano versati anche per tutti i familiari
che   collaborano   nell'azienda,   privi   di   altra  assicurazione
pensionistica».