Art. 2. 1. Dopo l'art. 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 2-ter (Presupposti). - 1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi a condizione che il beneficiario o la beneficiaria rispetti le norme in materia di previdenza e che i contributi previdenziali vengano versati anche per tutti i familiari che collaborano nell'azienda, privi di altra assicurazione pensionistica».