Art. 3. 1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. L'agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi imprese e in casi eccezionali, specificamente motivati, di PMI e' possibile se l'agevolazione non e' esentata da regolamenti comunitari, mediante notifica e l'approvazione del caso specifico ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite «de minimis» ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore».