Art. 3.

   1.  Il  comma  3  dell'art.  4 della legge provinciale 13 febbraio
1997, n. 4, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «3. L'agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi
imprese  e  in  casi  eccezionali, specificamente motivati, di PMI e'
possibile   se   l'agevolazione   non   e'  esentata  da  regolamenti
comunitari,  mediante notifica e l'approvazione del caso specifico ai
sensi  degli  articoli  87  e  88  del trattato CE e nel rispetto dei
limiti  determinati  dalla  Commissione  europea.  Non  sono soggetti
all'obbligo  di  notifica  gli  aiuti  che non superano il limite «de
minimis» ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato in vigore».