Art. 4.

   1.  Il  comma  3  dell'art. 21 della legge provinciale 13 febbraio
1997, n. 4, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «3.   Sono   ammesse   anche   le   spese  sostenute  prima  della
presentazione  della  domanda,  se  finalizzate alla promozione della
ricerca e dello sviluppo».