Art. 5.

   1.  Dopo  il  comma  5  dell'art.  23  della  legge provinciale 13
febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi 6 e 7:
   «6.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 2-bis trovano applicazione
anche  per  le  domande  di contributo gia' presentate, ma non ancora
trattate.
   7.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 2-bis trovano applicazione
anche  per  i  beni  che  sono  stati agevolati prima dell'entrata in
vigore   della  presente  legge.  Le  disposizioni  trovano  altresi'
applicazione  per  le domande di contributo presentate ai sensi delle
leggi  provinciali  13  novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8
settembre  1981,  n. 25,  e  13  agosto  1986,  n. 25,  e  successive
modifiche».
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 12 marzo 2007
                             DURNWALDER