Art. 5. 1. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7: «6. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis trovano applicazione anche per le domande di contributo gia' presentate, ma non ancora trattate. 7. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni trovano altresi' applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8 settembre 1981, n. 25, e 13 agosto 1986, n. 25, e successive modifiche». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 12 marzo 2007 DURNWALDER