Art. 2.
                Servizi di insegnamento riconoscibili

   1.  In  sede  di riconoscimento del servizio preruolo agli effetti
della  carriera  ai  sensi  dell'art.  485 del decreto legislativo 16
aprile  1994,  n.  297,  e' valutata anche l'esperienza professionale
acquisita   in   uno   Stato   membro  dell'Unione  europea,  purche'
equiparabile al servizio di insegnamento prestato in Italia.
   2.  In  sede  di  riconoscimento ai sensi del comma 1 si applicano
anche  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 489 e 490 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
   3. Fino all'adozione di una disciplina con contratto collettivo il
comma  1  si  applica  anche  per  la  determinazione dell'indennita'
provinciale  prevista  dall'art.  17  del  testo  unico dei contratti
collettivi  provinciali  per  il personale docente ed educativo delle
scuole  elementari  e  secondarie  di  primo  e  secondo  grado della
provincia di Bolzano del 23 aprile 2003.