Art. 2. Servizi di insegnamento riconoscibili 1. In sede di riconoscimento del servizio preruolo agli effetti della carriera ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' valutata anche l'esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, purche' equiparabile al servizio di insegnamento prestato in Italia. 2. In sede di riconoscimento ai sensi del comma 1 si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 489 e 490 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 3. Fino all'adozione di una disciplina con contratto collettivo il comma 1 si applica anche per la determinazione dell'indennita' provinciale prevista dall'art. 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano del 23 aprile 2003.