Art. 11.
                          Norma transitoria
    1.  In  sede  di prima applicazione, i gestori di cui all'Art. 5,
comma 1  devono  adeguarsi  alle  disposizioni  di' cui alla presente
legge entro il 30 novembre 2007.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 14 febbraio 2007
                              BURLANDO
(Omissis).