Art. 11. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i gestori di cui all'Art. 5, comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni di' cui alla presente legge entro il 30 novembre 2007. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 febbraio 2007 BURLANDO (Omissis).