Art. 2.
                            Aree sciabili
    1.    Sono   aree   sciabili   le   superfici   innevate,   anche
artificialmente,   aperte  al  pubblico  e  servite  da  impianti  di
risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve,
tenendo  conto  del  rapporto fra portata degli impianti e superficie
delle piste.
    2.  All'interno  delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di due
piste  e  piu'  di  due  impianti  di  risalita, i comuni interessati
individuano  i  tratti  di  pista  da  riservare  alle  gare  e  agli
allenamenti  di  sci e snowboard agonistico, nonche' le modalita' e i
tempi di utilizzo degli stessi.
    3.  Ai  sensi di quanto disposto dall'Art. 2, comma 3 della legge
n. 363/2003, l'individuazione delle aree di cui al comma i equivale a
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e urgenza e
rappresenta  il  presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di
servitu'  connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della
relativa indennita', secondo quanto stabilito con provvedimento della
giunta regionale.
    4.  I  comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la
classificazione  delle  piste,  indicando altresi' quelle cui possono
accedere  solo  gli  utenti  in  possesso  di apposita abilitazione o
destinate ad attivita' agonistica.
    5.  Le  aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate
ai  sensi  dell'Art.  10  della legge regionale 5 aprile 1994, n. 17,
(ordinamento  della  professione di maestro di sci) nell'ambito delle
quali  la  giunta  regionale, con propria deliberazione, determina le
altre aree di cui all'Art. 3, comma 2 della legge n. 363/2003.