Art. 2. Aree sciabili 1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste. 2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di due piste e piu' di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonche' le modalita' e i tempi di utilizzo degli stessi. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 2, comma 3 della legge n. 363/2003, l'individuazione delle aree di cui al comma i equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito con provvedimento della giunta regionale. 4. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresi' quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attivita' agonistica. 5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 17, (ordinamento della professione di maestro di sci) nell'ambito delle quali la giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'Art. 3, comma 2 della legge n. 363/2003.