Art. 3. Segnaletica delle piste 1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilita', riconoscendone altresi' i bordi destro e sinistro. 2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5. 3. La segnaletica e' realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 4. All'utente e' data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti. 5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche: a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficolta' anche in condizioni di cattiva visibilita'; b) all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonche' l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista; c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1; d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili; e) in prossimita' delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonche' dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche; f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacita' e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita; g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap; h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonche' sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.