Art. 3.
                       Segnaletica delle piste
    1.  Le  piste  aperte al transito degli utenti sono delimitate, a
cura  dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in
modo  tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in
condizioni  di  scarsa  visibilita',  riconoscendone altresi' i bordi
destro e sinistro.
    2.  Le  piste  aperte  al transito degli utenti sono dotate della
segnaletica  necessaria  alla  corretta  informazione  degli  utenti,
determinata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
localizzata,   a   cura   dei   gestori   delle  stesse,  secondo  le
caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.
    3.  La  segnaletica  e'  realizzata  in  modo  tale da consentire
l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
    4.  All'utente  e'  data  adeguata  informazione,  anche mediante
esposizione  al  pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei
comprensori,  sulla  classificazione  e sulle regole di comportamento
degli utenti.
    5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:
      a) integra  la  palinatura  di  cui  al  comma  1,  al  fine di
consentire  allo  sciatore  di  individuare  il tracciato della pista
senza difficolta' anche in condizioni di cattiva visibilita';
      b)  all'inizio  della  pista, anche se posto all'origine di una
biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura
relativa   alla  classificazione,  nonche'  l'eventuale  chiusura  ed
eventualmente le condizioni della pista;
      c) lungo  la  pista, fornisce le informazioni integrative della
palinatura, di cui al comma 1;
      d) all'origine   delle  principali  biforcazioni  delle  piste,
fornisce,  mediante  appositi  e  ben  evidenti  segnali direzionali,
informazioni  circa  la  direzione  ed  eventualmente le destinazioni
raggiungibili;
      e) in  prossimita'  delle  stazioni  a  valle degli impianti di
risalita,  nonche'  dei principali accessi dei comprensori per lo sci
da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale
degli  impianti  e  delle piste esistenti, recante le informazioni di
cui   alla   lettera  b),  gli  orari  di  apertura  e  chiusura,  le
informazioni relative alle condizioni atmosferiche;
      f) segnala   le   piste   con  caratteristiche  che  richiedono
particolari   capacita'   e   tecniche  di  sciata  o  l'utilizzo  di
attrezzature specifiche in corrispondenza degli accessi e, se servite
da  impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli
impianti di risalita;
      g) riserva   e   segnala   aree   adeguate   alla  pratica  dei
principianti e delle persone portatrici di handicap;
      h) fornisce  tutte  le necessarie indicazioni agli sciatori per
il  corretto  e  sicuro  utilizzo  delle  piste,  in  particolare per
un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze,
mediante  segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti
cui  gli  sciatori stessi devono conformarsi, nonche' sulla tipologia
del  pericolo  cui  sono  soggetti i tratti di pista attraversati. La
simbologia  e  le  caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di
divieto  e  di  pericolo sono conformi alle norme dell'Ente nazionale
italiano di unificazione (UNI);
      i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.