Art. 4.
                Preparazione e protezione delle piste
    1.  I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito
degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilita' e
pratica degli sport sulla neve.
    2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
      a) curare   il   manto  nevoso  in  relazione  alle  condizioni
meteorologiche e di innevamento;
      b) eliminare  gli  ostacoli  che  si possono rimuovere e che lo
sciatore non puo' scorgere facilmente;
      c) proteggere   gli  ostacoli  che  anche  temporaneamente  non
possono  essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che
lo sciatore non puo' scorgere facilmente;
      d) effettuare  l'ordinaria  e  straordinaria manutenzione della
pista,  inclusi  tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire
la stabilita' delle terre ed una corretta regimazione delle acque;
      e) a    seguito    di    ragionevoli   previsioni,   proteggere
adeguatamente  le  piste aperte al transito degli utenti da pericoli,
in particolare relativi a valanghe e frane;
      f) proteggere,  con barriere anticaduta, i bordi delle piste in
corrispondenza  di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi,
strapiombi,  seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni
e  in  tutte  le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli
sciatori;
      g) segnalare  le  intersezioni delle piste con le strade aperte
al  pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita
e  proteggerle  per  mezzo di piu' serie di barriere trasversali che,
mediante  passaggi  obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi,
inducano  lo  sciatore  a  limitare  la  velocita' ed a modificare la
direzione di marcia;
      h) adottare,  nella  realizzazione  e  messa in esercizio delle
barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocita'
e  a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in
generale,  anche  in  relazione  alla loro funzione, accorgimenti che
considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.
    3.  I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale,
dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.
    4.  La  realizzazione  e  la  messa  in  esercizio  di  misure di
protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi,
nel  caso  in  cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato
allo scopo.