Art. 5. Gestione impianti 1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a: a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficolta' e di pericolosita' di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente; b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonche' con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia; c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonche' segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti; d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), garantendone un'adeguata visibilita'; e) effettuare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica; f) rimuovere, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attivita' sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonche' migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti. 2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione. o pericolosita' di tracciato. 3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'ente competente o in via sostitutiva la Regione puo' disporre la revoca della autorizzazione all'apertura della pista al gestore.