Art. 5.
                          Gestione impianti
    1.  I  gestori  delle  aree  sciabili  nelle  quali insistono gli
impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a:
      a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di
difficolta' e di pericolosita' di ciascuna pista e la predisposizione
di  adeguati  sistemi  di contenimento morbido e strutture protettive
per le piste innevate anche artificialmente;
      b) istituire  ed  assicurare  un  adeguato  servizio  di pronto
soccorso   e  trasporto,  dotato  di  idonee  attrezzature,  volto  a
garantire  un  tempestivo  intervento  in  caso  di  incidenti, anche
stipulando  apposite  convenzioni  con il corpo nazionale di soccorso
alpino  e  speleologico  nonche'  con  corpi  o  enti  dello  stato o
associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;
      c) effettuare  la  manutenzione  invernale ed estiva delle aree
sciabili,  assicurando  le  maggiori  garanzie  di sicurezza, nonche'
segnalando  tempestivamente  e  adeguatamente  ogni  situazione dalla
quale possa derivare un pericolo per gli utenti;
      d)  esporre  i  documenti  relativi  alle classificazioni delle
piste,  alla  segnaletica  e  alle  regole di condotta previste dalla
presente  legge  ed  in particolare al decalogo comportamentale dello
sciatore  di  cui  all'allegato  2  del  decreto  del  Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (segnaletica che
deve  essere  apposta  nelle  aree sciabili attrezzate), garantendone
un'adeguata visibilita';
      e) effettuare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle
aree   stesse,  secondo  quanto  stabilito  da  appositi  regolamenti
comunali,  assicurandosi  che  posseggano  i  necessari  requisiti di
sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica;
      f)  rimuovere,  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti in
materia  di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli
per   l'esercizio   dell'attivita'  sciistica  da  parte  di  persone
portatrici  di  handicap  nonche'  migliorare  l'accessibilita'  e la
fruibilita'  delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte
di tali soggetti.
    2.  I  gestori  possono  nominare un direttore responsabile delle
piste,  nel  caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la
particolare estensione. o pericolosita' di tracciato.
    3.  In  caso  di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al
comma  1,  l'ente  competente  o  in  via sostitutiva la Regione puo'
disporre  la  revoca della autorizzazione all'apertura della pista al
gestore.