Art. 6.
Obbligo  di  assicurazione ai fini della responsabilita' civile verso
                                terzi
    1.  I  gestori  delle  aree  sciabili,  con esclusione delle aree
destinate  allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa
ai  fini  della responsabilita' civile per danni derivati agli utenti
ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.
    2.  I  gestori  di  cui  al comma 1, inoltre, stipulano per conto
degli  utenti  delle  aree  sciabili  una  polizza assicurativa della
responsabilita'  civile  per  i  danni  da questi provocati a persone
durante  le  attivita' sportive svolte all'interno delle aree stesse,
il  cui  costo  puo'  essere  compreso,  nel prezzo di utilizzo degli
impianti di risalita.