Art. 6. Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilita' civile verso terzi 1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilita' civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree. 2. I gestori di cui al comma 1, inoltre, stipulano per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilita' civile per i danni da questi provocati a persone durante le attivita' sportive svolte all'interno delle aree stesse, il cui costo puo' essere compreso, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.