Art. 7.
       Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
    1.  Gli  utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16 e 17 della legge n. 363/2003 ed a quanto previsto nel decalogo
comportamentale di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d).
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  devono comunque tenere un
comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui o
provochi   danno   a  persone  o  cose,  adeguando  l'andatura  e  la
traiettoria  tenuta  alle proprie capacita' tecniche, alle condizioni
ambientali  e  alla  pista affrontata, alla sicurezza delle persone a
valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.